Cassazione Penale, Ordinanza n. 16920/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che lo aveva condannato per ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che non fosse provata la consapevolezza della provenienza illecita del bene. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sulla commisurazione della pena, lamentando una valutazione illogica o non adeguatamente argomentata del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché meramente reiterativo di censure già proposte in appello e comunque manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata aveva dato argomentazione lineare e non censurabile sulla piena consapevolezza della provenienza non lecita del bene e sulla partecipazione consapevole alla trattativa di vendita. Ha ritenuto anche il secondo motivo non consentito in sede di legittimità, perché mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, già motivata dal giudice di merito anche in considerazione dei precedenti del ricorrente e non viziata da arbitrarietà o illegalità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Il reato presupposto nel giudizio è la ricettazione; la Corte valorizza la consapevolezza della provenienza illecita del bene e la partecipazione consapevole alla sua vendita come elementi dimostrativi dell'elemento soggettivo.
art. 62-bis c.p.
Non è citato espressamente, ma la sentenza richiama la commisurazione della pena e i precedenti del ricorrente quale base della valutazione del giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera reiterazione di doglianze già dedotte e disattese in appello, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente coerente e specifica.
- Nel delitto di ricettazione l'elemento soggettivo può essere desunto dalla consapevolezza della provenienza non lecita del bene e dalla partecipazione consapevole alle trattative di alienazione o vendita.
- La censura sulla pena è inammissibile in cassazione quando mira soltanto a una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio; il sindacato di legittimità è limitato ai casi di arbitrarietà, illogicità manifesta o illegalità della determinazione della pena.
- La presenza di precedenti penali può essere legittimamente considerata dal giudice di merito nella commisurazione della pena, se la relativa valutazione è esplicitata in modo razionale.
Come è indicizzato
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