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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36363/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza impugnata e dichiarando la nullità dell'intero giudizio per mancata partecipazione dei litisconsorti necessari (società e tutti i soci) nella controversia tributaria derivante dall'accertamento unitario. Ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in diversa composizione per nuovo esame e ha compensato interamente le spese tra le parti.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento Irpef relativo all'anno 2000 (reddito di partecipazione pari a euro 764.985,26) notificato al curatore del fallimento il 30/12/2008 e fondato su avviso preliminare emesso nei confronti della società Informatica & Sviluppo s.n.c. Questioni principali: (i) legittimità della notifica tardiva con raddoppio dei termini (art. 43 DPR 600/1973) per sussistenza di reato tributario; (ii) validità della motivazione per relationem richiamando l'avviso di accertamento emesso alla società; (iii) regolarità delle notifiche: l'avviso alla società era stato consegnato nelle mani dell'individuo Palomba (all'epoca già fallito) e non regolarmente alla società tramite il suo amministratore e l'atto di impugnazione della società non era stato allegato all'impugnazione del socio, con possibile violazione del contraddittorio e del litisconsorzio necessario.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Discute il raddoppio dei termini di decadenza per notifica dell'avviso di accertamento in presenza di reati tributari; il giudice di merito aveva ritenuto applicabile il raddoppio anche senza formale denuncia penale, mentre in primo grado l'Ufficio non aveva dimostrato la denuncia

  • art. 4 d.lgs. n. 74/2000

    Riferimento alla fattispecie penale rilevante ai fini del raddoppio dei termini; il giudice d'appello ha ritenuto sussistenti i presupposti del reato ai sensi di questa norma

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    Norma che stabilisce l'unitarietà dell'accertamento per società di persone e l'imputazione automatica dei redditi ai soci; la Corte ha richiamato tale principio quale base per affermare il litisconsorzio necessario tra società e soci

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    Citato nella doglianza dell'Agenzia (presunta violazione o falsa applicazione); la pronuncia non si è soffermata nel merito su questa specifica questione rispetto alla decisione sulle nullità processuali

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Rilevato nel giudizio di merito in relazione all'obbligo di allegazione e conoscibilità dell'avviso societario quando l'avviso individuale richiama quello della società; la Corte di merito aveva ritenuto che la mancata regolare notifica alla società pregiudicasse la curatela

  • art. 7 legge n. 212/2000

    Richiamato in relazione alla disponibilità degli atti cui la motivazione per relationem fa riferimento; la regolarità della motivazione è stata discussa ma la decisione di legittimità si è concentrata sulla nullità per litisconsorzio necessario

  • art. 3 legge n. 241/1990

    Principio di disponibilità degli atti amministrativi citati nella decisione; evocato nella difesa dell'Agenzia a sostegno della legittimità della motivazione per relationem

  • art. 147 legge fallimentare

    Riferimento all'estensione del fallimento e alla situazione processuale del fallito, utile a valutare chi debba essere notificato (curatore) e la posizione soggettiva del fallito rispetto alle notifiche

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    Norma richiamata come strumento per l'integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario; la Corte ha richiamato l'obbligo di integrazione o riunione delle questioni coinvolgenti società e soci

  • art. 29 d.lgs. n. 546/1992

    Norma che disciplina la riunione dei giudizi tributari; evocata insieme all'art. 14 quale alternativa all'integrazione del contraddittorio

  • Cass., Sez. Un., 4 giugno 2008, n. 14815 (giurisprudenza consolidata)

    Giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio dell'unitarietà dell'accertamento per società di persone e la conseguente configurabilità del litisconsorzio necessario originario; base decisiva per la nullità dichiarata dalla Corte nel caso concreto

Massime di principio

  • Quando un avviso di rettifica riguarda i redditi di una società di persone e l'imputazione automatica ai soci (art. 5 DPR 917/1986), la controversia è in genere unica e coinvolge necessariamente sia la società sia tutti i soci: la loro mancata partecipazione determina litisconsorzio necessario e nullità assoluta del giudizio.
  • In presenza di un ricorso proposto solo da uno dei soggetti interessati (società o singolo socio), il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio (art. 14 d.lgs. 546/92) o la riunione dei giudizi; in mancanza la sentenza è annullabile in ogni grado.
  • Le notifiche devono essere eseguite correttamente: la notifica di atti societari deve essere effettuata nei confronti della società secondo le regole (es. mediante legale rappresentante/amm.re pro tempore); la notifica al socio non può sostituire quella alla società quando la posizione da verificare è quella societaria.
  • Nel caso di soggetti falliti, la notificazione di atti relativi alla loro posizione deve essere diretta al curatore fallimentare; notifiche personali al fallito non sostituiscono quelle rivolte alla curatela.
  • Se la motivazione di un avviso individuale è per relationem a un atto societario, è prudente allegare o rendere effettivamente accessibile l'atto societario all'atto notificato per consentire piena possibilità di difesa (art. 3 L. 241/1990 e art. 7 L. 212/2000).
  • Prima di formulare strategie processuali in simili controversie, verificare la necessità di chiamare in causa tutti i soggetti interessati (società e tutti i soci) per evitare nullità e riassicurare la regolarità del contraddittorio.

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