Cassazione Penale, Sentenza n. 27155/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La decisione riguarda un soggetto sottoposto a detenzione domiciliare sostitutiva ex art. 20-bis c.p. che chiedeva di essere autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per ragioni lavorative, in vista della stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con una ditta indicata nell'istanza, con giorni e orari predeterminati. Il Magistrato di sorveglianza ha rigettato la richiesta ritenendo il condannato socialmente pericoloso, in particolare perché avrebbe commesso un delitto di estorsione in tempi molto recenti. Con il ricorso per cassazione la difesa ha denunciato violazione degli artt. 20-bis c.p., 47 ord. pen. e 284, comma 3, c.p.p., sostenendo: a) che il provvedimento fosse immediatamente ricorribile perché incidente sulla libertà personale; b) che l'istanza fosse fondata su un elemento nuovo, cioè la concreta disponibilità di un lavoro a tempo indeterminato per soddisfare esigenze di vita; c) che il diniego fosse sorretto da motivazione solo apparente, priva di specifici elementi di fatto attuali da cui desumere l'inaffidabilità del condannato; d) che non fosse stata considerata la precedente positiva esperienza lavorativa del ricorrente. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il provvedimento immediatamente ricorribile per cassazione, perché incidente sulla libertà personale e non soggetto ad altro rimedio. Ha affermato che, anche in materia di detenzione domiciliare sostitutiva, i provvedimenti che modificano le modalità di esecuzione sono censurabili ai sensi dell'art. 111 Cost. nei limiti della violazione di legge. Nel caso concreto ha rilevato che l'ordinanza impugnata era affetta da motivazione apparente: si limitava ad affermare una residua pericolosità sociale legata a recenti condotte estorsive, senza spiegare perché ciò impedisse l'autorizzazione al lavoro richiesto e senza confrontarsi con la precedente autorizzazione a svolgere attività lavorativa a tempo determinato presso un hotel. Per questo ha annullato l'ordinanza con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Lecce per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 20-bis c.p.
Disciplina la detenzione domiciliare sostitutiva; i provvedimenti che incidono sulle modalità di esecuzione e sulle autorizzazioni all'allontanamento devono essere valutati in rapporto a fatti nuovi e alle esigenze di vita/lavoro.
art. 47 ord. pen.
È richiamato come base normativa della modificabilità delle prescrizioni della misura alternativa da parte del magistrato di sorveglianza.
art. 47-ter, comma 4, ord. pen.
Le prescrizioni della detenzione domiciliare possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente; contro i provvedimenti che incidono sulla libertà personale è garantita tutela mediante ricorso per cassazione nei limiti dell'art. 111 Cost.
art. 284, comma 3, c.p.p.
È richiamato in via analogica per i provvedimenti che autorizzano l'allontanamento dal domicilio, perché incidenti sul contenuto effettivo della misura e sulla libertà personale.
art. 111 Cost.
Costituisce il fondamento del ricorso per cassazione avverso provvedimenti non altrimenti impugnabili che incidono su diritti soggettivi e sulla libertà personale; il sindacato è limitato alla violazione di legge.
art. 125, comma 3, c.p.p.
La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è doverosa; la sua assenza o apparenza integra violazione di legge processuale censurabile in cassazione.
Massime di principio
- I provvedimenti del magistrato di sorveglianza che modificano in modo non occasionale e contingente le modalità di esecuzione della detenzione domiciliare e incidono sulla libertà personale sono immediatamente ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., quando non sia previsto altro rimedio.
- In sede di ricorso ex art. 111 Cost. contro provvedimenti che incidono sulla libertà personale, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge, comprensiva anche della violazione dell'obbligo di motivazione in caso di motivazione mancante o meramente apparente.
- Il diniego dell'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per esigenze lavorative richiede una motivazione specifica e attuale, che esponga gli elementi di fatto dai quali desumere l'incompatibilità tra l'attività proposta e le esigenze di prevenzione del rischio di commissione di nuovi reati.
- Il giudice di sorveglianza deve confrontarsi con eventuali fatti nuovi sopravvenuti rispetto alla decisione originaria, poiché la modifica delle prescrizioni della misura è preclusa solo in assenza di circostanze nuove idonee a incidere sui presupposti già valutati.
- Una motivazione che si limiti a richiamare in modo generico la pericolosità sociale del condannato, senza spiegare il nesso concreto tra tale giudizio e il rigetto dell'istanza, è apparente e determina l'annullamento del provvedimento con rinvio.
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