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Sentenza

Sentenza n. 1001/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - della Determina del Direttore Generale di AGER n. 10 del 10 gennaio 2024 avente ad oggetto: “Impianto complesso di Conversano (BA) per il conferimento dei rifiuti solidi urbani. Determinazione della tariffa di conferimento per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023”; - della Determina del Direttore Generale di AGER n. 11 del 10 gennaio 2024 avente ad oggetto: “Impianto CDR (ora CSS) sito in Cavallino (LE). Determinazione della tariffa per gli anni 2022 e 2023”; - della Determina del Direttore Generale di AGER n. 13 del 10 gennaio 2024 avente ad oggetto: “Centro di selezione e linea di biostabilizzazione nel Comune di Poggiardo (LE). Revisione Istat per gli anni 2022 e 2023”. - della Determina del Direttore Generale di AGER n. 14 del 10 gennaio 2024 avente ad oggetto: “Centro di selezione e linea di biostabilizzazione con discarica di servizio/soccorso di Ugento (LE). Determinazione della tariffa di conferimento a seguito di chiusura della discarica di servizio/soccorso e procedimento di revisione ISTAT della tariffa di conferimento per gli anni 2022-2023”; - della Determina del Direttore Generale di AGER n. 41 del 9 Febbraio 2024 avente ad oggetto “Piattaforma di trattamento preliminare, biostabilizzazione e produzione CSS dei rifiuti indifferenziati raccolti in Provincia di Taranto sito in Massafra (TA). Presa d’atto del verbale di accordo tra Ager e Ditta Cisa Spa del 29.01.2024 e determinazione della tariffa di conferimento per il periodo Luglio 2017 – Dicembre 2023”; - di ogni ulteriore atto, anche non conosciuto, precedente, conseguente e comunque in ogni caso connesso a quelli indicati, tra cui, ove occorrere possa, della nota AGER del 5.1.2024.

Giustizia amministrativa202400544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazioni di AGER con cui sono state rideterminate le tariffe di conferimento dei rifiuti per diversi impianti e annualità, con conseguenti richieste di pagamento al Comune

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia territoriale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato cinque determinazioni di AGER relative alla rideterminazione delle tariffe di conferimento dei rifiuti per gli anni 2017-2023, deducendone l’illegittimità con tre articolati motivi. Il ricorso era fondato sull’incidenza economica degli aumenti tariffari, che avevano determinato richieste di pagamento per oltre 400.000 euro e, secondo il Comune, avrebbero comportato un incremento della TARI e ricadute finanziarie sull’ente locale. AGER e le società gestrici degli impianti hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione e di interesse ad agire del Comune; le società hanno inoltre contestato la giurisdizione amministrativa, sostenendo che la determinazione tariffaria discendesse dall’applicazione di clausole negoziali. Il TAR ha esaminato preliminarmente la giurisdizione, la legittimazione e l’interesse a ricorrere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato sussistente la giurisdizione amministrativa. La determinazione delle tariffe da parte di AGER costituisce infatti esercizio di un potere pubblico autoritativo di regolazione del servizio di gestione dei rifiuti, anche quando i criteri di calcolo siano in parte convenzionali e incidano sulla discrezionalità tecnica dell’Agenzia. Inoltre, eventuali posizioni di diritto soggettivo dei gestori nei confronti del titolare della funzione pubblica rientrerebbero comunque nella giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. p), c.p.a. Nel merito processuale, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto sia di legittimazione sia di interesse ad agire. Quanto alla legittimazione, i Comuni partecipano obbligatoriamente ad AGER e sono rappresentati nel relativo Comitato dei Delegati; AGER è l’ente esponenziale unitario cui la legge regionale ha attribuito in via esclusiva e accentrata la determinazione delle tariffe. Poiché i Comuni partecipano al processo decisionale dell’Agenzia, non possono impugnare le determinazioni tariffarie adottate nell’esercizio della funzione pubblica trasferita all’ente associativo. Quanto all’interesse a ricorrere, il Comune è titolare soltanto di un interesse di mero fatto alla riduzione o rimodulazione delle tariffe. L’onere economico del servizio grava in via definitiva sui cittadini utenti mediante la TARI, sicché la posizione del Comune è derivata, accessoria e riflessa. Il Comune non può agire in surroga dell’interesse individuale degli utenti né tutelare in giudizio le loro posizioni economiche. Neppure la mera iscrizione di una posta negativa in bilancio dimostra una lesione concreta, attuale e direttamente incidente sulla sfera giuridica dell’ente, in assenza di prova di costi definitivamente imputati alle casse comunali e non recuperabili dagli utenti. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. p), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa comprende le controversie relative ai pubblici servizi, incluse le eventuali posizioni di diritto soggettivo nei rapporti tra gestore del servizio e titolare della funzione pubblica.

  • art. 9, commi 1, 2, 4 e 7, lett. a), l.r. Puglia n. 24/2012

    Per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani ... è istituita quale organo unico di governo ... l’Agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti

    La legge regionale attribuisce ad AGER, quale ente unico di governo dell’ambito territoriale ottimale, l’esercizio associato e accentrato delle funzioni relative all’organizzazione del servizio e alla determinazione delle tariffe, senza necessità di deliberazioni dei singoli enti locali.

  • art. 10-ter l.r. Puglia n. 24/2012

    La partecipazione dei Comuni alla gestione dell’AGER avviene anche attraverso il Comitato dei Delegati, organo rappresentativo degli enti locali cui sono attribuite funzioni di partecipazione e verifica.

  • art. 1, comma 654, l. n. 147/2013

    I costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti devono essere integralmente coperti mediante la TARI, sicché l’onere economico definitivo grava sugli utenti del servizio.

  • art. 3-bis, comma 1-bis, d.l. n. 138/2011

    Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani ... sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei ... cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente

    Le funzioni di organizzazione e regolazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresa la determinazione delle tariffe di competenza, sono esercitate dagli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente.

Massime di principio

  • Quando la legge attribuisce a un ente di governo dell’ambito territoriale ottimale il potere autoritativo di determinare le tariffe di un servizio pubblico locale, le relative controversie rientrano nella giurisdizione amministrativa, anche se il calcolo tariffario utilizza criteri o clausole di matrice convenzionale.
  • Gli enti locali che partecipano obbligatoriamente all’ente associativo cui è stata trasferita in via esclusiva una funzione pubblica non sono legittimati a impugnare gli atti adottati da tale ente nell’esercizio della funzione, quando partecipano al relativo processo decisionale attraverso gli organi rappresentativi previsti dalla legge.
  • Il Comune non dispone di un interesse concreto e attuale a impugnare una determinazione tariffaria del servizio rifiuti per il solo fatto che essa possa incidere sul bilancio comunale o determinare un aumento della TARI, se l’onere economico del servizio è destinato a gravare in via definitiva sugli utenti mediante il meccanismo di integrale copertura dei costi.
  • L’ente locale non può agire in surroga per tutelare gli interessi economici individuali dei cittadini utenti del servizio pubblico, poiché l’interesse collettivo della comunità locale non coincide con le posizioni individuali degli utenti, titolari esclusivi dell’interesse a contestare la tariffa quando essa divenga concretamente lesiva.
  • La mera iscrizione in bilancio di una posta negativa non dimostra, di per sé, la lesione concreta e attuale dell’ente locale: occorre allegare e provare costi direttamente, necessariamente e definitivamente imputati alle casse comunali e non recuperabili dagli utenti.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniTariffe e rapporti con gli utentiGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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