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Sentenza

Sentenza del 17/03/2016 n. 1398 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti - Onere della prova - Applicazione costituzionalmente orientata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la ripartizione dell'onere della prova in materia di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti. L'Amministrazione deve dimostrare, anche mediante indizi e presunzioni, che le operazioni fatturate non sono state effettuate dal soggetto formalmente indicato o che la fatturazione è collegata a una frode. Una volta forniti elementi idonei a evidenziare la falsità soggettiva delle operazioni, il contribuente deve dimostrare l'effettiva sussistenza dell'attività e, soprattutto, la propria estraneità ai fatti fraudolenti e la propria buona fede, provando di non essere stato consapevole della falsità delle operazioni.

La decisione

La regola dell'onere della prova è stata interpretata in senso conforme ai principi costituzionali e alla disciplina unionale: l'Ufficio deve provare la natura soggettivamente inesistente delle operazioni, mentre il contribuente deve dimostrare di non aver avuto consapevolezza della frode e di aver agito in buona fede. La contestazione fiscale può essere fondata anche su presunzioni, purché gravi, precise e concordanti. L'esito sostanziale è favorevole all'Amministrazione quanto alla possibilità di contestare la detrazione sulla base di elementi indiziari, ma il contribuente può superare la contestazione fornendo prova concreta della propria buona fede e dell'ordinaria diligenza.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.P.R. n. 633/1972

    La detrazione IVA presuppone che le operazioni siano effettive e che il contribuente non partecipi consapevolmente a una frode. In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, la detrazione può essere negata se è dimostrata la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, dell'alterazione soggettiva.

  • Art. 17 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE

    Il diritto alla detrazione IVA non tutela il soggetto che sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'operazione collegata a una frode.

  • Art. 2697 del codice civile

    L'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, inclusa la natura soggettivamente inesistente delle operazioni; il contribuente deve provare i fatti impeditivi o favorevoli, come la propria estraneità alla frode e la buona fede.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni relative a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione non può limitarsi a una mera affermazione, ma deve fornire elementi oggettivi, anche presuntivi, idonei a dimostrare la falsità soggettiva o il collegamento con una frode.
  • Dopo che l'Ufficio ha fornito tali elementi, il contribuente deve dimostrare non solo l'esistenza formale della fattura, ma anche l'effettività dell'operazione, la propria estraneità alla frode e la propria buona fede.
  • La buona fede del contribuente si valuta anche in base alla diligenza concretamente esigibile: rapporti commerciali anomali, prezzi irragionevoli, assenza di struttura del fornitore o modalità di pagamento sospette possono incidere sulla detraibilità dell'IVA.
  • La regolare contabilizzazione e il pagamento della fattura, da soli, non sono necessariamente sufficienti a dimostrare la buona fede; è opportuno conservare documentazione sull'identità, sull'affidabilità e sull'effettiva operatività del fornitore.
  • Il diniego della detrazione non deriva automaticamente dalla sola irregolarità del cedente: occorre verificare se il cessionario sapesse o potesse sapere, con l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'operazione fraudolenta.

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