Cassazione Penale, Ordinanza n. 34394/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 17 settembre 2025, censurando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione al reato di evasione di cui all’art. 385 c.p. La vicenda valutata ai fini del diniego riguardava l’allontanamento dal luogo di restrizione: l’imputato si era fatto autorizzare pretestuosamente a recarsi in ospedale e, senza attendere il consulto clinico, aveva raggiunto la persona nei cui confronti rispondeva del reato di atti persecutori, rispetto al quale era intervenuta remissione della querela.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico, aspecifico e reiterativo di censure già esaminate e respinte con motivazione. Ha rilevato che il giudice di merito, ai fini delle attenuanti generiche, non deve esaminare singolarmente tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli decisivi o rilevanti. Nel caso concreto, il diniego era adeguatamente motivato dalla particolare scaltrezza della condotta descritta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il motivo, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile per genericità, risultando aspecifico e reiterativo di censure già esaminate e motivatamente disattese in sentenza
La Corte dichiara inammissibile per genericità la censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche riferita al reato di evasione.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi dedotti dalle parti o risultanti dagli atti: è sufficiente che dia conto degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, restando gli altri implicitamente disattesi o superati.
- È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che ripropone in modo aspecifico censure già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di merito.
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