Ordinanza n. 2152/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. n. 54833 del 15.10.2025, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha rigettato l’istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania, in riferimento al percorso di abilitazione su più classi di concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania ai fini dell’insegnamento nelle scuole secondarie italiane
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 15 ottobre 2025 con cui è stata rigettata, ai sensi del decreto legislativo n. 206 del 2007, l’istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per l’abilitazione all’insegnamento in più classi di concorso. In corso di causa ha presentato domanda cautelare, anche monocratica, deducendo il rischio di un pregiudizio derivante dalla pubblicazione dell’ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, relativa all’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2026/2028, il cui termine per la presentazione delle domande scadeva il 16 marzo 2026. La domanda cautelare monocratica era stata già respinta con decreto presidenziale n. 1339 del 3 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la scadenza del termine per presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze non dimostrasse un pregiudizio grave e irreparabile, poiché, in caso di esito favorevole del giudizio di merito, sarebbe rimasta possibile l’adozione di misure ripristinatorie, incluso l’inserimento della ricorrente nelle graduatorie di interesse. Il giudice non ha quindi ravvisato il periculum in mora necessario per la sospensione dell’efficacia del diniego, senza definire il merito della legittimità del provvedimento ministeriale. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della costituzione meramente formale dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l’assenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
d.lgs. 206/2007
Costituisce la base normativa dell’istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania; il merito del diniego non è stato esaminato in sede cautelare.
ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026
Ha previsto l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2026/2028 e il termine per la presentazione delle domande; la sua scadenza non è stata ritenuta fonte di un pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- La scadenza del termine per presentare una domanda di inserimento in una graduatoria pubblica non integra necessariamente un pregiudizio grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare, quando l’eventuale esito favorevole del giudizio consenta ancora l’adozione di misure ripristinatorie equivalenti, compreso l’inserimento successivo nella graduatoria.
- In sede cautelare, il periculum in mora è escluso quando il pregiudizio lamentato può essere integralmente o adeguatamente rimosso mediante la riedizione dell’attività amministrativa o altre misure ripristinatorie conseguenti alla decisione di merito.
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