Sentenza del 30/09/2019 n. 24284 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato un'intimazione di pagamento di Euro 1.122.294,15, relativa a un canone di concessione per il 1998 e all'imposta sulla pubblicità per il 2003, sostenendo l'insussistenza del presupposto impositivo e la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7. L'intimazione si fondava su una cartella già oggetto di impugnazione. I giudici di merito avevano annullato l'intimazione ritenendo definitiva una precedente sentenza che aveva dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Roma Capitale ha sostenuto che tale sentenza era stata impugnata e successivamente cassata dalla Corte di cassazione, censurando la CTR per violazione dell'art. 115 c.p.c. e per avere omesso di valutare la documentazione presente in atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Roma Capitale, cassato la sentenza della CTR del Lazio e rinviato la causa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha rilevato che la precedente sentenza di estinzione era stata cassata con rinvio perché non era stata verificata la regolarità del condono e il pagamento integrale dei tributi. In materia di condono, l'estinzione del giudizio richiede l'attestazione dell'ufficio sulla regolarità della domanda e sull'integrale pagamento di quanto dovuto. Inoltre, chi invoca l'esistenza di un giudicato deve dimostrarla. La CTR aveva erroneamente posto sul Comune l'onere di provare l'impugnazione e l'esito della precedente sentenza, determinando un'inversione dell'onere della prova.
Norme richiamate
Art. 115 c.p.c.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti.
La norma impone al giudice di considerare il materiale probatorio ritualmente acquisito e vieta di decidere ignorando elementi documentali rilevanti. Nel caso concreto, la CTR non aveva valutato la prova dell'impugnazione e della successiva cassazione della sentenza presupposta.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
È stato indicato come parametro del ricorso per cassazione per contestare l'erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c.
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 8
La definizione della lite e la conseguente estinzione del giudizio sono subordinate all'attestazione dell'ufficio circa la regolarità della domanda e l'integrale pagamento di quanto dovuto.
La sola presentazione della domanda di condono e il versamento di una somma non sono sufficienti a dimostrare la regolarità della definizione; occorre anche la verifica dell'ufficio impositore.
DCC. n. 31 del 2009, artt. 5 e 6
Le disposizioni comunali richiamate disciplinano la regolarità della procedura di chiusura delle liti e richiedono la dimostrazione del pagamento di tutti i tributi dovuti e della relativa attestazione dell'ente impositore.
L. n. 212 del 2000, art. 7
La società aveva dedotto la violazione dell'obbligo di motivazione degli atti tributari, ma la sentenza di cassazione si è concentrata sull'efficacia della precedente pronuncia e sull'onere della prova.
Massime di principio
- Chi invoca un giudicato, una sentenza definitiva o l'estinzione del giudizio deve dimostrarne l'esistenza, la definitività e il contenuto; non è sufficiente richiamare genericamente una precedente decisione.
- Una pronuncia di cessazione della materia del contendere fondata su un condono non dimostra automaticamente la regolarità del condono né produce necessariamente effetti di giudicato sostanziale.
- Per ottenere l'estinzione della lite tributaria mediante condono occorre provare sia la regolarità della domanda sia l'integrale pagamento di quanto dovuto, normalmente anche tramite l'attestazione dell'ufficio competente.
- Il giudice non può trasferire alla controparte l'onere di provare fatti che spettano a chi li allega: l'onere della prova grava, in linea generale, su chi intende far valere il fatto costitutivo della propria pretesa o eccezione.
- Quando una sentenza presupposta è stata impugnata, la sua efficacia e definitività devono essere verificate prima di annullare un atto successivo sulla base di quella decisione.
- In caso di omessa valutazione di documenti decisivi e di inversione dell'onere della prova, la decisione può essere cassata con rinvio per un nuovo esame del merito.
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