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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25809/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Spinelli ha impugnato il diniego della liberazione anticipata relativo a un semestre trascorso agli arresti domiciliari (maggio-novembre 2019). Il Tribunale aveva rifiutato il beneficio ritenendo rilevante che il ricorrente, fino all'inizio della misura, avesse abitato in un immobile occupato abusivamente e che durante il semestre non avesse svolto attività lavorative, di assistenza o di volontariato. Il ricorrente contestava che la condotta di occupazione era antecedente agli arresti domiciliari (cessata con l'inizio della misura) e che la mancata partecipazione ad attività risocializzanti non dipendeva da suo rifiuto bensì dal fatto che non gli erano state offerte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che, nel caso di esecuzione della pena agli arresti domiciliari (dove manca il trattamento rieducativo istituzionale), il giudice deve valutare il comportamento complessivo del soggetto ma può considerare rilevanti soltanto le condotte emerse durante l'esecuzione della misura o successivamente; fatti anteriori all'instaurazione del regime detentivo non sono utili a valutare l'adesione al trattamento durante l'esecuzione. Ha inoltre precisato che la detenzione domiciliare è essenzialmente una misura contenitiva e che il mancato svolgimento di attività lavorative o risocializzanti durante gli arresti domiciliari è neutro e non può sfavorevolmente influire sulla concessione della liberazione anticipata. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona per nuova valutazione conforme ai principi esposti.

Norme richiamate

  • art. 284 cod. proc. pen.

    Stabilisce gli obblighi fondamentali della detenzione domiciliare (in particolare il divieto di allontanarsi dal domicilio) e prevede che solo in caso di impossibilità a provvedere alle esigenze di vita o di assoluta indigenza il giudice possa autorizzare uscite limitate per provvedere a tali esigenze o per svolgere attività lavorativa (comma 3). Questo rende il mancato svolgimento di attività lavorative durante gli arresti domiciliari una circostanza neutra ai fini della liberazione anticipata.

  • art. 47 Ord. pen. (comma 2-bis menzionato)

    Riguarda l'affidamento in prova al servizio sociale e l'obbligo di coinvolgimento del condannato in progetti di reinserimento tramite lavoro o attività di volontariato. La Corte lo richiama per contrastare la nozione applicabile all'affidamento con quella della detenzione domiciliare, evidenziando che quest'ultima non impone obblighi analoghi di attività risocializzanti.

  • art. 47-ter, comma 4, Ord. pen. (richiamo)

    Richiami normativi collegati alle misure alternative: la detenzione domiciliare è disciplinata in termini di rispetto degli obblighi previsti dall'art. 284 c.p.p., diversamente dall'affidamento in prova che implica attività di reinserimento.

  • d.l. 4 luglio 2024, n. 92, art. 10-bis, comma 1 (conv. legge 8 agosto 2024, n. 112)

    Norma che ha introdotto o modificato il comma 2-bis dell'art. 47 Ord. pen., citata per spiegare il quadro normativo attuale relativo all'affidamento in prova e alle attività risocializzanti obbligatorie per tale misura, distinguendole dalla detenzione domiciliare.

Massime di principio

  • Per la valutazione della liberazione anticipata quando la pena è stata scontata agli arresti domiciliari, i fatti antecedenti all'instaurazione della misura non possono essere utilizzati per valutare l'adesione del soggetto al trattamento esecutivo sperimentato; rilevano solo i comportamenti emersi durante l'esecuzione o successivamente.
  • La detenzione domiciliare è essenzialmente una misura contenitiva: il rispetto degli obblighi di domicilio è il criterio centrale, mentre il mancato svolgimento di attività lavorative o di volontariato durante gli arresti domiciliari è neutro e non deve pregiudicare, di per sé, la concessione della liberazione anticipata.
  • È fatto salvo che, in caso di reale necessità (impossibilità di provvedere alle esigenze vitali o assoluta indigenza), il giudice può autorizzare uscite limitate per lavoro o per procurarsi le esigenze di vita (art. 284 c.p.p., comma 3); in tali ipotesi la partecipazione ad attività può essere rilevante.
  • Il giudice che decide sulla liberazione anticipata deve motivare considerando l'evoluzione della personalità del condannato e il comportamento complessivo durante l'esecuzione della pena; se la motivazione non si attiene ai principi giurisprudenziali deve procedere a nuova valutazione.
  • Nel confronto tra affidamento in prova e detenzione domiciliare, non si devono trasferire automaticamente i criteri dell'affidamento (che impone attività risocializzanti) alla detenzione domiciliare, che ha finalità e limiti diversi.

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