Ordinanza n. 277/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento - dell'Ordinanza n. 9 del 9.10.2025 con la quale il Comune di Amandola ha ingiunto il pagamento dell'importo di € 9.767,19 ciascuno a titolo di sanzione amministrativa ex art. 36 e 38 del D.P.R. n. 380/2001; - nonché ove occorrente la valutazione dell’Agenzia del Territorio n. 2200/ST/14 del 04/04/2008 e la D.G.C. n. 64/2009, e in subordine per il risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di ingiunzione del pagamento di € 9.767,19 ciascuno a titolo di sanzione amministrativa edilizia
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale n. 9 del 9 ottobre 2025, con la quale è stato loro ingiunto il pagamento di € 9.767,19 ciascuno ai sensi degli artt. 36 e 38 d.P.R. n. 380/2001. È stata inoltre contestata, ove occorrente, la valutazione dell’Agenzia del Territorio del 4 aprile 2008 e la deliberazione della Giunta comunale n. 64/2009, con domanda subordinata di risarcimento del danno. Tra le censure assume rilievo la notevole divergenza tra il valore risultante dalla stima del 2008, pari a € 261.000,00, e quello dell’ultima stima effettuata nel 2021, pari a € 517.750,00. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti sulle ragioni di tale rilevante differenza. In sede cautelare è stato inoltre considerato il rischio derivante dall’avvio, da parte del Comune, delle procedure di riscossione forzata nei confronti dei comproprietari inadempienti, mediante ipoteca giudiziale e pignoramento immobiliare.
La decisione
Il TAR, senza pronunciarsi definitivamente sulle ulteriori questioni di rito e di merito, ha disposto un incombente istruttorio nei confronti del responsabile del procedimento presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio provinciale-Territorio. L’Agenzia dovrà depositare, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, una relazione sintetica sui motivi della rilevante divergenza tra la stima del 2008 e quella del 2021. Il Collegio ha posto a carico dei ricorrenti la notificazione dell’ordinanza presso la sede reale dell’Agenzia delle Entrate competente. È stata fissata al 10 giugno 2026 l’ulteriore camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare. In ragione del periculum in mora connesso alle iniziative di riscossione forzata prospettate dal Comune, il TAR ha sospeso fino a tale udienza l’esecuzione del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato quale base normativa della sanzione amministrativa edilizia oggetto dell’ingiunzione comunale; il testo non contiene una definitiva interpretazione della disposizione.
art. 38 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato quale base normativa della sanzione amministrativa edilizia oggetto dell’ingiunzione comunale; il testo non contiene una definitiva interpretazione della disposizione.
disciplina del processo amministrativo telematico
Prescritta per il deposito della relazione istruttoria dell’Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione, emerge una rilevante divergenza tra stime amministrative relative al medesimo bene, il giudice amministrativo può disporre un’apposita istruttoria per acquisire dall’amministrazione competente chiarimenti sulle ragioni della differenza valutativa prima di decidere nel merito.
- L’avvio o la concreta prospettazione di procedure di riscossione forzata, quali ipoteca giudiziale e pignoramento immobiliare, può integrare il periculum in mora necessario per sospendere cautelarmente l’esecuzione del provvedimento impugnato fino alla successiva trattazione dell’istanza cautelare.
- Quando l’amministrazione competente non è parte del giudizio ma dispone di elementi tecnici necessari alla decisione, il giudice può ordinare l’acquisizione di una relazione chiarificatrice e onerare la parte ricorrente della notificazione dell’ordinanza presso la sede reale dell’amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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