Corte di giustizia, Sentenza C-300/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 novembre 2020. — UQ contro Marclean Technologies SLU. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Licenziamenti collettivi – Direttiva 98/59/CE – Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a) – Nozione di “licenziamento collettivo” – Modalità di calcolo del numero di licenziamenti – Periodo di riferimento da prendere in considerazione. — Causa C-300/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito come va determinato il periodo di riferimento per verificare l’esistenza di un licenziamento collettivo quando è impugnato un licenziamento individuale. Ha escluso che il calcolo debba essere limitato al solo periodo anteriore al recesso o che il periodo successivo possa rilevare soltanto in caso di frode. Il giudice nazionale deve invece considerare tutti i periodi consecutivi di 30 o 90 giorni in cui è intervenuto il licenziamento contestato, scegliendo quello in cui si concentra il maggior numero di cessazioni rilevanti.
Interpretazione della direttiva 98/59/CE sulla nozione di licenziamento collettivo: il periodo di riferimento di 30 o 90 giorni va individuato considerando tutti i periodi consecutivi in cui è intervenuto il licenziamento contestato e nel quale si è verificato il maggior numero di cessazioni.
La questione giuridica
Se l’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59/CE debba essere interpretato nel senso che, per stabilire se un licenziamento individuale impugnato rientri in un licenziamento collettivo, il periodo di riferimento di 30 o 90 giorni debba essere calcolato: solo prima della data del licenziamento; anche dopo tale data e solo in caso di frode; oppure prendendo in considerazione qualsiasi periodo consecutivo di 30 o 90 giorni nel quale sia avvenuto il licenziamento contestato.
Principio di diritto
Per accertare se un licenziamento individuale impugnato faccia parte di un licenziamento collettivo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59/CE, il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti i periodi consecutivi di 30 o 90 giorni nei quali quel licenziamento è intervenuto e, tra essi, quello in cui si registra il maggior numero di licenziamenti per motivi non inerenti alla persona del lavoratore; non è conforme alla direttiva limitare il calcolo al solo periodo anteriore al licenziamento o subordinare il periodo successivo alla prova della frode.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 98/59/CE
- Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), direttiva 98/59/CE
- Articolo 51, paragrafo 1, Estatuto de los Trabajadores
- Articolo 122, Ley 36/2011
Licenziamento collettivo e periodo di riferimento nella direttiva 98/59/CE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona in una controversia tra una lavoratrice e il datore di lavoro in merito alla liceità di un licenziamento individuale. La Corte è chiamata a interpretare l’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59/CE sui licenziamenti collettivi, con specifico riferimento al modo in cui deve essere calcolato il periodo di 30 o 90 giorni utile a stabilire se il recesso rientri in un licenziamento collettivo.
Fatti e procedimento principale
UQ era stata assunta come controllore di qualità da Marclean Technologies SLU. Dopo una sospensione per inabilità temporanea, è stata licenziata il 31 maggio 2018; la società ha riconosciuto che il licenziamento era abusivo e ha corrisposto un’indennità. La lavoratrice ha impugnato il licenziamento chiedendone la nullità o, in subordine, l’illiceità. Nel periodo successivo al licenziamento e fino alla cessazione delle attività dell’impresa, vi sono state ulteriori cessazioni del rapporto di lavoro, alcune qualificate come dimissioni volontarie, altre come scadenza di contratto a termine, e altre ancora contestate dalla lavoratrice come licenziamenti simulati.
Quadro normativo dell’Unione
La direttiva 98/59/CE mira, secondo i considerando richiamati, a rafforzare la tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti collettivi e a ridurre le divergenze tra gli ordinamenti nazionali che incidono sul funzionamento del mercato interno. L’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), definisce il licenziamento collettivo sulla base di soglie quantitative riferite a un periodo di 30 giorni oppure di 90 giorni. Il testo della disposizione prevede inoltre che, per il calcolo del numero dei licenziamenti, siano assimilate ai licenziamenti alcune cessazioni del contratto di lavoro per iniziativa del datore di lavoro, purché i licenziamenti siano almeno cinque.
Normativa nazionale richiamata
Il giudice del rinvio richiama l’articolo 51, paragrafo 1, dello Statuto dei lavoratori spagnolo, che recepisce la logica della direttiva ma prevede espressamente un periodo di 90 giorni. Viene inoltre in rilievo l’articolo 122 della Ley 36/2011, che disciplina la validità o nullità della decisione di risoluzione, prevedendo la nullità in caso di frode alla legge volta a eludere le disposizioni in materia di licenziamenti collettivi.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiede, in sostanza:
- se il periodo di riferimento di 30 o 90 giorni debba essere sempre calcolato con riferimento solo ai giorni precedenti il licenziamento individuale impugnato;
- se possa essere preso in considerazione anche il periodo successivo, ma solo in presenza di frode;
- oppure se sia ammissibile considerare qualsiasi periodo di 30 o 90 giorni nel quale cada il licenziamento contestato.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che la nozione di licenziamento collettivo dipende da requisiti quantitativi e temporali e che la direttiva non può essere interpretata in modo da lasciare agli Stati membri la libertà di alterare il metodo di calcolo delle soglie, pena la compromissione della sua piena efficacia.
La Corte esclude i primi due approcci ipotizzati dal giudice del rinvio. In particolare, non ritiene conforme alla direttiva limitare il calcolo al solo periodo precedente il licenziamento impugnato, né subordinare la considerazione del periodo successivo alla prova della frode. Un simile metodo ridurrebbe la tutela dei lavoratori e potrebbe far sfuggire al regime dei licenziamenti collettivi cessazioni che, considerate in un periodo continuo di 30 o 90 giorni, superano le soglie previste.
La Corte afferma invece che il periodo di riferimento deve essere continuo e va individuato prendendo in considerazione tutti i periodi consecutivi di 30 o 90 giorni nel corso dei quali è intervenuto il licenziamento contestato. Tra tali periodi, occorre considerare quello in cui si è verificato il maggior numero di licenziamenti per motivi non inerenti alla persona del lavoratore. In questo modo si preservano sia l’effetto utile della direttiva sia la tutela dei lavoratori in caso di operazioni elusive o di cessazioni concentrate temporalmente.
Dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59/CE deve essere interpretato nel senso che, per valutare se un licenziamento individuale contestato faccia parte di un licenziamento collettivo, il periodo di riferimento va calcolato considerando tutti i periodi di 30 o 90 giorni consecutivi in cui tale licenziamento è intervenuto e nei quali si è registrato il maggior numero di licenziamenti rilevanti.
Principio affermato
La verifica della soglia numerica del licenziamento collettivo non può essere frammentata in modo da guardare solo al passato o solo al futuro del licenziamento individuale contestato; il giudice nazionale deve invece adottare una lettura continua del periodo di riferimento, conforme alla finalità protettiva della direttiva 98/59/CE e alla sua efficacia uniforme negli Stati membri.
Ricadute pratiche
Per i professionisti del lavoro, la pronuncia impone di valutare con attenzione la sequenza temporale delle cessazioni in prossimità del licenziamento contestato, senza limitarsi al solo trimestre precedente. In presenza di più cessazioni ravvicinate, il contenzioso sulla qualificazione come licenziamento collettivo deve tener conto dell’intero arco temporale continuo di 30 o 90 giorni rilevante, con possibili effetti sulla validità del recesso, sugli obblighi di consultazione e sulle conseguenze sanzionatorie previste dal diritto nazionale.
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