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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-25/20

Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 11 November 2020. — Deutsche Post AG v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for registration of an EU figurative mark representing a stylised horn – Earlier EU figurative mark representing a post horn on a yellow background – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Similarity of the signs – Lack of distinctive character of the earlier mark – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-25/20

Giurisprudenza europea62020TJ0025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha confermato la decisione della commissione di ricorso di EUIPO che aveva respinto l’opposizione di Deutsche Post contro la registrazione di un marchio figurativo di Pošta Slovenije. Pur riconoscendo una somiglianza media tra i segni e l’identità o somiglianza di parte dei servizi, il Tribunale ha ritenuto che il marchio anteriore avesse distintività debole e che l’elemento del corno postale, per il suo uso diffuso nel settore postale europeo, non fosse idoneo a generare rischio di confusione. La domanda di annullamento è stata quindi respinta con condanna alle spese.

Opposizione tra marchi figurativi dell’UE: assenza di rischio di confusione tra un corno postale stilizzato e il corno postale su fondo giallo, in presenza di distintività debole del marchio anteriore.

La questione giuridica

Se, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sussistesse un rischio di confusione tra il marchio figurativo posteriore richiesto da Pošta Slovenije e il marchio figurativo anteriore di Deutsche Post, tenuto conto della somiglianza dei segni, dell’identità o somiglianza dei prodotti e servizi e del grado di distintività del marchio anteriore.

Principio di diritto

In un procedimento di opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, anche quando i prodotti e servizi sono identici o simili e i segni presentano una somiglianza media, il rischio di confusione può essere escluso se il marchio anteriore ha distintività debole e i segni si collocano in una tradizione settoriale di uso diffuso di elementi figurativi comuni, tale da indurre il pubblico a percepirli come riferimenti generali al settore e non a una specifica impresa; nel caso di specie, il ricorso è stato respinto perché non esisteva rischio di confusione tra i due corni postali stilizzati su fondo giallo.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 66-71
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 106, paragrafo 3
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1

Opposizione tra marchi figurativi dell’UE: corno postale su fondo giallo e rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso di Deutsche Post AG avverso la decisione della prima commissione di ricorso di EUIPO che, in un procedimento di opposizione, aveva escluso il rischio di confusione tra due marchi figurativi del settore postale. Il Tribunale applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, richiamando la disciplina sostanziale vigente alla data di deposito della domanda di marchio.

Fatti e procedimento amministrativo

Pošta Slovenije d.o.o. aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo dell’Unione costituito da un corno postale stilizzato su sfondo rettangolare giallo per numerose classi di prodotti e servizi, tra cui beni e servizi di posta, spedizione, trasporto e logistica. Deutsche Post aveva proposto opposizione fondandola su un precedente marchio figurativo dell’UE, anch’esso rappresentante un corno postale su fondo giallo, registrato per servizi della classe 39, tra cui trasporto, imballaggio, deposito, servizi postali, di spedizione e courier.

L’opposizione era stata respinta dalla divisione di opposizione e poi dalla prima commissione di ricorso di EUIPO. Secondo quest’ultima, i segni avevano una bassa somiglianza, il marchio anteriore aveva scarsa capacità distintiva e, di conseguenza, non sussisteva rischio di confusione.

Normativa rilevante e criterio applicato

Il Tribunale ricorda che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, occorre una valutazione globale del rischio di confusione, considerando tutti i fattori pertinenti, in particolare l’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi. La tutela del marchio anteriore dipende anche dal suo grado di distintività: maggiore è la distintività, più ampia è la protezione; viceversa, una distintività debole restringe la portata della tutela.

Pubblico di riferimento e confronto dei prodotti e servizi

Il Tribunale non contesta la definizione del pubblico pertinente operata da EUIPO: pubblico professionale per alcuni beni e servizi di classe 35 e per talune prestazioni di classe 39, pubblico generale per le restanti classi e servizi. Non viene contestato neppure che i prodotti e servizi del marchio richiesto siano in parte identici o simili ai servizi della classe 39 del marchio anteriore, salvo i servizi di vendita all’ingrosso della classe 35, ritenuti diversi.

Confronto dei segni

Sul piano visivo, il Tribunale rileva che esistono differenze non trascurabili: diversa stilizzazione del corno, presenza di nappe e linee più spesse nel segno richiesto, diversa tonalità del giallo di fondo e differenti proporzioni. Tuttavia, i segni coincidono nell’elemento centrale del corno postale su sfondo rettangolare giallo; perciò la somiglianza complessiva non è bassa ma media.

La somiglianza fonetica è esclusa, poiché i segni sono puramente figurativi e privi di elementi verbali. Sul piano concettuale, i segni risultano simili perché il pubblico percepirà entrambi come un corno postale su fondo giallo.

Distintività del marchio anteriore

Il punto centrale della decisione è la valutazione della distintività del marchio anteriore. Il Tribunale conferma che il corno postale ha distintività debole rispetto ai servizi e prodotti in questione, in ragione del suo storico collegamento con il servizio postale e del suo ampio uso da parte di numerosi operatori postali nell’Unione. Analoga considerazione vale per il colore giallo, anch’esso tradizionalmente impiegato nel settore.

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui l’uso da parte di diversi operatori e la registrazione come marchio sarebbero prova di elevata distintività: al contrario, il pubblico tenderà a vedere il corno postale e il giallo come riferimenti generici al settore postale, non come indicazioni di origine commerciale di un’impresa specifica.

Valutazione globale del rischio di confusione

Pur in presenza di una somiglianza media tra i segni e dell’identità o somiglianza di alcuni prodotti e servizi, il Tribunale esclude il rischio di confusione. Determinante è il contesto settoriale: il ricorso diffuso al corno postale, spesso su sfondo giallo, da parte di vari operatori postali nazionali dell’Unione spiega la coesistenza di segni simili e riduce la capacità distintiva del marchio anteriore.

Il pubblico non assocerà quindi quel simbolo a Deutsche Post o ai suoi servizi, ma più genericamente ai servizi postali di più operatori. Il Tribunale distingue inoltre i precedenti invocati da Deutsche Post, osservando che essi non riguardavano un contesto settoriale caratterizzato da uso tradizionale e distintività debole di elementi comuni come nel caso di specie.

Decisione e conseguenze sulle spese

Il Tribunale respinge il motivo unico dedotto da Deutsche Post per violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e, di conseguenza, rigetta il ricorso. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, Deutsche Post è condannata alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente.

Principi desumibili dalla sentenza

La sentenza conferma che, nei conflitti tra marchi figurativi del settore postale, la presenza di un elemento comune tradizionale e largamente utilizzato, come il corno postale, può incidere in modo decisivo sulla distintività del marchio anteriore. Anche con segni simili e prodotti/servizi in parte identici, il rischio di confusione può essere escluso quando il pubblico percepisce il simbolo come elemento di settore e non come indice di una specifica origine imprenditoriale.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaprocedimenti di opposizionerischio di confusionedistintività del marchiosettore postale e logistico

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