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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5160/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Equitalia impugnava la sentenza della CTR Campania (sez. distaccata di Salerno) che aveva confermato in favore del contribuente l'annullamento dell'intimazione di pagamento notificata il 6 novembre 2011 per mancata o non provata preventiva notifica delle cartelle esattoriali (anni 1993-2002). Equitalia deduceva che dagli estratti di ruolo (e per alcune cartelle dalle notifiche prodotte) risultava la regolare notifica delle cartelle e che, quindi, le cartelle erano divenute definitive non potendo più discutersi sulla pretesa. L'Agenzia proponeva inoltre un ricorso incidentale adesivo rilevando che le cartelle erano state rateizzate e parzialmente pagate (quindi notificate). La questione principale riguardava l'onere della prova della notifica delle cartelle, la rilevanza della rateizzazione/pagamenti come riconoscimento tacito del debito e la correttezza dei termini/forme dell'impugnazione incidentale adesiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale di Equitalia Sud, ritenendolo fondato. Ha escluso rilievo alla mancata produzione integrale delle cartelle quando dal comportamento del contribuente (domanda di rateizzazione e pagamenti parziali) emergeva il riconoscimento del debito e la conoscenza delle cartelle, idoneo ad assorbire la questione sulla tardività della loro notifica (art.25 d.P.R. 602/1973 applicato alla luce delle modifiche introdotte dal d.l. 17/6/2005 n.106). Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale adesivo dell'Agenzia per tardività. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Campania (sez. distaccata di Salerno) in diversa composizione, con ordine di decidere anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    Consente al contribuente di impugnare l'avviso di mora deducendo la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto; se l'impugnazione è diretta contro l'ente creditore la legittimazione passiva spetta all'ente stesso; il concessionario è adiectus e deve chiamare l'ente se non vuole rispondere.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    Rilevante per la decadenza nella notifica delle cartelle: la Corte ha ritenuto che ogni questione sulla tardività delle notifiche fosse assorbita dal riconoscimento del debito tramite rateizzazione/pagamenti e che le modifiche legislative (d.l. 17/6/2005 n.106) abbiano avuto effetto retroattivo nel fissare termini quinquennali per certe fattispecie.

  • art. 1, commi 5-bis e 5-ter, d.l. 17 giugno 2005, n.106 (conv. in L. 31/07/2005 n.156)

    Introdotto un termine quinquennale transitorio per la notifica delle cartelle relative a liquidazioni delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto applicabile retroattivamente il termine quinquennale anche a ruoli relativi a dichiarazioni antecedenti.

  • art. 2944 cod. civ.

    Il riconoscimento del debito (anche tacito) interrompe la prescrizione; il comportamento del debitore che richiede rateizzazione e paga alcune rate è considerato riconoscimento e compatibile con la manifestazione di conoscenza del debito.

  • art. 325 cod. proc. civ.

    Regola i termini e la disciplina dell'impugnazione adesiva: il ricorso incidentale adesivo deve essere proposto nel termine ordinario di impugnazione, pena l'inammissibilità.

  • art. 327, 334, 370, 371 cod. proc. civ.

    Citati a proposito dei termini di impugnazione e della disciplina della tardività: la Corte distingue tra ricorso incidentale in senso stretto (soggetto alle norme sulla tardività specifica) e ricorso incidentale adesivo (soggetto all'art.325), valutando la tardività del ricorso incidentale presentato dall'Agenzia.

  • art. 24 Costituzione

    Riferimento generale al diritto di difesa invocato dalla ricorrente; la Corte non ritiene violato l'art.24 in ragione delle valutazioni probatorie e processuali svolte.

Massime di principio

  • La domanda di rateizzazione e i pagamenti parziali costituiscono riconoscimento del debito (anche tacito) e possono interrompere la prescrizione; tale comportamento è inconciliabile con la successiva affermazione di non aver ricevuto la cartella.
  • In materia di riscossione, la legittimazione passiva primaria spetta all'ente creditore (Agenzia delle entrate); il concessionario (Equitalia) è adiectus solutionis causa e, se chiamato in causa, deve chiamare l'ente se intende sottrarsi alle conseguenze della decisione.
  • L'onere di provare la notifica delle cartelle grava sul concessionario che agisce in giudizio; tuttavia, prova indiretta e il comportamento del contribuente (rateizzazione/pagamenti) possono assorbire la questione della mancata produzione integrale degli atti.
  • Il ricorso incidentale adesivo ha regole particolari di termine: va proposto nel termine ordinario di impugnazione (art.325 c.p.c.); se tardivo è inammissibile.
  • Le modifiche introdotte dal d.l. 17/6/2005 n.106 (commi 5-bis e 5-ter) possono avere efficacia retroattiva nel fissare termini quinquennali per la notifica delle cartelle relative a liquidazioni di dichiarazioni, ed incidono sull'operatività dell'art.25 d.P.R. 602/1973 nelle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore.
  • Il giudice non è tenuto d'ufficio ad integrare il contraddittorio chiamando l'ente creditore; l'onere incombe sulle parti che vogliano che l'ente partecipi al giudizio.

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