Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29568/2025 del 19/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP nei confronti di Vindigni in relazione alla contestata truffa aggravata ai danni dello Stato (ottenimento di rimborsi fiscali indebiti mediante false dichiarazioni modello 730 per gli anni 2018 e 2019). Il Procuratore deduceva che il Tribunale avesse errato nel ritenere la condotta assorbita nel reato tributario di dichiarazione infedele (D.Lgs. 74/2000) e nell'escludere il fumus del reato di truffa aggravata, non avendo valutato la struttura associativa organizzata, gli artifizi e la sistematicità delle condotte; inoltre sosteneva carenze della motivazione circa il periculum in mora e la necessità del vincolo ablatorio per i profitti del reato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo (assorbente) e ha confermato che le condotte descritte nell'imputazione corrispondono al disvalore esclusivo della normativa tributaria (dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000). Sulla base della giurisprudenza delle Sezioni Unite (richiamata), qualsiasi frode fiscale trova la sua risposta repressiva nella normativa speciale tributaria e la truffa aggravata ai danni dello Stato non è configurabile salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale (es. ottenimento di pubbliche erogazioni). Nel caso di specie il profitto perseguito e conseguito coincide con l'indebito rimborso fiscale; le modalità contestate non aggiungono autonomo disvalore rispetto alla frode fiscale. Conseguentemente resta confermato l'annullamento del sequestro e il ricorso del Procuratore è respinto. Il Procuratore, in qualità di parte pubblica, è esonerato dal pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 74/2000

    art. 4; artt. 3 e 4; art. 1, comma 1, lett. d)

    Le norme incriminatrici tributarie sono speciali e, in linea con la giurisprudenza di legittimità, esauriscono il disvalore penale della frode fiscale. La fattispecie di dichiarazione infedele comprende anche l'ottenimento di rimborsi o crediti d'imposta inesistenti; salvo che derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, non è configurabile la truffa aggravata ai danni dello Stato.

  • Sezioni Unite, n. 1235 del 28/10/2010 (dep. 2011) "Giordano"

    «in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni»

    Principio di specialità: la giurisprudenza delle Sezioni Unite stabilisce che la frode fiscale deve essere perseguita nella disciplina tributaria speciale e che la truffa aggravata si configura solo se la condotta produce un profitto diverso e ulteriore rispetto al vantaggio fiscale ottenuto.

Massime di principio

  • Quando la condotta consiste nell'indicazione di elementi fittizi nelle dichiarazioni fiscali finalizzata all'ottenimento di rimborsi o crediti d'imposta, va prima verificata la rilevanza ai sensi del D.Lgs. 74/2000: se il profitto è esclusivamente fiscale, la fattispecie è di natura tributaria e non di truffa.
  • Per configurare la truffa aggravata ai danni dello Stato in aggiunta al reato tributario è necessario dimostrare un "profitto ulteriore e diverso" rispetto all'indebito vantaggio fiscale (es. erogazioni pubbliche diverse dall'agevolazione fiscale) o un autonomo disvalore della condotta.
  • Nella richiesta di sequestro preventivo il Pubblico Ministero deve motivare specificamente il fumus e il periculum: quando il profitto sequestrato è quello tipico del reato tributario, occorre dimostrare perché non sia sufficiente l'azione prevista dalla normativa fiscale e perché sussista concreto pericolo di dispersione.
  • La presenza di un'organizzazione o di procacciatori sul territorio non è di per sé idonea a trasformare una frode fiscale in truffa aggravata se il risultato perseguito è il medesimo profitto fiscale ripartito tra i partecipanti.
  • In fase cautelare occorre quantificare e motivare il criterio di calcolo del profitto contestato e illustrare le ragioni del vincolo ablatorio; carenze motivazionali su fumus e periculum possono portare ad annullamento del sequestro.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.