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Sentenza

Sentenza n. 985/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 365 del 2026: - della sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia - sezione Lavoro n. 55/25 nel procedimento contrassegnato con rg lavoro n. 578/2024, pubblicata in data 04/02/2025, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 08/02/2025, passata in giudicato. quanto al ricorso n. 366 del 2026: - alla sentenza emessa dal Tribunale di Prato - sezione Lavoro n. 231/25 nel procedimento contrassegnato con rg lavoro n. 699/2024, pubblicata in data 09/05/2025, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 14/05/2025, passata in giudicato. quanto al ricorso n. 367 del 2026: - alla sentenza emessa dal Tribunale di Firenze - sezione Lavoro n. 594/25 nel procedimento contrassegnato con rg lavoro n. 2755/2024, pubblicata in data 29/04/2025, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 13/05/2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di tre sentenze definitive del giudice ordinario recanti la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto tre ricorsi per ottemperanza, successivamente riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, per ottenere l'esecuzione di tre sentenze passate in giudicato dei Tribunali di Pistoia, Prato e Firenze, sezioni Lavoro. Le sentenze avevano condannato il Ministero al pagamento, rispettivamente, di euro 1.030,00, euro 1.030,00 ed euro 336,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e, ove dovuto, contributo unificato, con distrazione delle somme in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Nonostante la notificazione dei titoli esecutivi e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente ha quindi chiesto l'attuazione delle sentenze ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., nonché la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atti di mero stile senza opporre contestazioni.

La decisione

Il TAR ha riunito i tre ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva e li ha accolti, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: le sentenze del giudice ordinario erano definitive, passate in giudicato, ritualmente notificate e idonee a costituire titoli esecutivi azionabili davanti al giudice amministrativo. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di pagare complessivamente euro 2.396,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovuti, nonché contributo unificato se dovuto, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni e senza riconoscimento di compenso. Il TAR ha precisato che l'esecuzione deve avvenire anche in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, mediante pagamento in conto sospeso. Ha invece respinto, allo stato, la richiesta di penalità di mora, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, salva una futura richiesta in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con refusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di sentenze definitive del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    La certificazione del passaggio in giudicato prodotta in giudizio comprova l'esecutività dei titoli e consente l'accoglimento della domanda di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere richiesta nell'ambito dell'ottemperanza, ma la sua applicazione è stata ritenuta non giustificata allo stato, salva una successiva richiesta in caso di perdurante inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo senza pagamento da parte dell'amministrazione, è possibile azionare l'esecuzione della condanna pecuniaria.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    l'esecuzione delle sentenze deve avvenire anche in caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, attraverso l'utilizzo dell'istituto del pagamento in conto sospeso

    L'eventuale insufficienza degli stanziamenti di bilancio non giustifica l'inottemperanza dell'amministrazione a una condanna pecuniaria definitiva.

Massime di principio

  • Le sentenze definitive del giudice ordinario, ritualmente notificate e comprovate dal certificato di passaggio in giudicato, possono essere fatte valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza che l'amministrazione abbia eseguito una condanna pecuniaria definitiva, il creditore può chiedere l'attuazione coattiva del titolo mediante ottemperanza.
  • In caso di accoglimento del ricorso per ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia.
  • L'insufficienza o l'incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio non esonera l'amministrazione dall'esecuzione della sentenza, dovendo essa ricorrere, ove necessario, al pagamento in conto sospeso.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente quando l'inadempimento pregresso è destinato a cessare entro il termine assegnato dal giudice; essa può essere richiesta nuovamente in caso di perdurante inerzia oltre tale termine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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