Sentenza del 30/01/2015 n. 514 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento liquidazione controlli - Contratti di leasing - Imbarcazioni - Società in fase di start up - Deducibilità dei costi - Inerenza dei costi all'attività espletata - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata disattesa. È stata riconosciuta la deducibilità delle spese relative ai contratti di leasing, poiché i beni erano strumentali e funzionali all'attività esercitata dalla società. L'assenza di ricavi nel momento iniziale della stipula non esclude l'inerenza dei costi, quando questi risultino collegati all'attività d'impresa e sostenuti nell'ambito di un concreto progetto di avviamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità dei costi sostenuti in relazione a contratti di leasing aventi a oggetto imbarcazioni strumentali all'attività aziendale. L'Amministrazione finanziaria aveva contestato la deduzione ritenendo, in sostanza, che i costi non fossero inerenti o che mancasse una correlazione immediata con ricavi già realizzati, poiché la società si trovava nella fase iniziale dell'attività e i ricavi sarebbero stati conseguiti solo successivamente.
Norme richiamate
Art. 109 del TUIR
Il requisito dell'inerenza richiede che il costo sia collegato all'attività d'impresa; non è necessario che esso produca ricavi nello stesso periodo d'imposta o che vi sia una correlazione immediata e diretta con ricavi già conseguiti.
Disciplina fiscale dei canoni di leasing
I canoni di leasing relativi a beni strumentali sono deducibili quando il bene è effettivamente destinato all'attività aziendale e il contratto rispetta i requisiti fiscali applicabili.
Massime di principio
- In una fase di start up, l'assenza temporanea di ricavi non rende automaticamente indeducibili i costi sostenuti per avviare o organizzare l'attività.
- L'inerenza deve essere valutata in base alla funzione del costo rispetto all'attività esercitata o programmata in modo concreto, non soltanto in base alla presenza di ricavi nello stesso periodo.
- Per sostenere la deducibilità di costi di leasing è opportuno documentare la strumentalità del bene, il suo effettivo utilizzo o la sua concreta destinazione aziendale e la coerenza con l'oggetto dell'impresa.
- La deducibilità non è esclusa dal fatto che i ricavi siano conseguiti in un momento successivo, ma l'impresa deve poter dimostrare che le spese rientrano in un progetto economico reale e non costituiscono costi estranei o meramente personali.
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