Ordinanza n. 2903/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari - del verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 20 novembre 2025; - di tutti gli atti del procedimento di riesame in autotutela avviato dal GAL con comunicazione del 16 dicembre 2025 a firma del RUP Alessandro QUATRINI; - della delibera del CdA del GAL del 14 gennaio 2026, con la quale lo stesso organo provvedeva all’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990, degli avvisi pubblici n. 2/2025 (Responsabile Amministrativo e Finanziario) (Doc. 4) e n. 3/2025 (Direttore Tecnico) e di tutti gli atti connessi alle stesse procedure; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o comunque collegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del CdA del GAL che ha annullato in autotutela gli avvisi pubblici per il Responsabile Amministrativo e Finanziario e per il Direttore Tecnico, nonché gli atti connessi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci del 20 novembre 2025, gli atti del procedimento di riesame in autotutela avviato dal GAL il 16 dicembre 2025 e la delibera del CdA del 14 gennaio 2026, con cui sono stati annullati d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, gli avvisi pubblici n. 2/2025 e n. 3/2025 e tutti gli atti connessi. Ha chiesto l’annullamento degli atti previa concessione di misure cautelari. Il GAL ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica al controinteressato nominato nel provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda cautelare né i motivi di illegittimità dedotti, poiché ha ritenuto che l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica al controinteressato non fosse prima facie manifestamente infondata. L’esame analitico della questione è stato rinviato alla camera di consiglio del 27 maggio 2026, ore di rito. L’ordinanza ha quindi natura interlocutoria e non contiene una pronuncia definitiva sull’ammissibilità del ricorso, sulla legittimità dell’annullamento in autotutela o sulla sospensione degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
annullamento in autotutela
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’annullamento d’ufficio adottato dal CdA del GAL; il TAR non ne ha ancora esaminato la legittimità.
art. 25 c.p.a.
domicilio ex art. 25 c.p.a.
È richiamato in relazione al domicilio del ricorrente; non è oggetto di specifica interpretazione.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale disciplina della domanda cautelare; la relativa valutazione è stata rinviata.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione eccepisce l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica a un controinteressato individuato nel provvedimento impugnato, la questione deve essere esaminata prima della decisione sulla domanda cautelare se non appare prima facie manifestamente infondata.
- Il rinvio dell’esame analitico dell’eccezione di inammissibilità a una successiva camera di consiglio non comporta né la definizione del giudizio né una decisione sulla legittimità dell’atto impugnato o sulla concessione della tutela cautelare.
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