Sentenza del 14/12/2023 n. 35099 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di 41 avvisi di liquidazione relativi all'I.n.v.i.m. straordinaria (D.L. n. 55/1983, art. 26) su immobili di proprietà della Santa Sede; la ricorrente sosteneva il diritto all'esenzione invocando il Concordato del 1929, disposizioni del diritto canonico e la qualifica dell'A.P.S.A. quale ente avente i requisiti dei benefici ecclesiastici (e, alternativamente, il suo ruolo di ente della Santa Sede deputato all'amministrazione dei beni della Curia).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'esenzione I.n.v.i.m. prevista per i "benefici ecclesiastici" (L. 16/12/1977, n. 904, art. 8, c. 3) debba essere interpretata restrittivamente e si applichi ai soli benefici congruabili come definiti dall'ordinamento canonico e dagli accordi di Palazzo Madama; l'A.P.S.A. non è qualificabile come beneficio ecclesiastico congruabile né ha dimostrato di superare la presunzione di perdita della natura beneficiale prevista dalla L. 20/05/1985, n. 222 (art. 28). Inoltre l'A.P.S.A. non è un ente rappresentativo di confessione religiosa né un istituto per il sostentamento del clero, per cui non rientra nell'esenzione prevista dalle successive norme ampliative (L. 23/12/2000, n. 388, art. 33, c. 10). Spese compensate tra le parti; disposto anche il contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Concordato tra la Santa Sede e l'Italia 11/02/1929
Invocato dalla ricorrente per richiedere un trattamento favorevole, ma la Corte richiama che le norme concordatarie devono essere considerate nel quadro sistematico (art. 30 citato dalla giurisprudenza) e non autorizzano di per sé un'estensione dell'agevolazione oltre i benefici congruabili.
L. 16/12/1977, n. 904, art. 8, comma 3
gli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici sono esenti dall'imposta di cui al D.P.R. n. 643/1972, art. 3
Norma agevolativa da interpretare restrittivamente; l'esenzione si applica solo ai beni dei 'benefici ecclesiastici' intesi nei limiti stabiliti dal diritto canonico e dalla disciplina concordataria (soprattutto ai benefici congruabili).
D.P.R. 26/10/1972, n. 643, art. 3
Individua l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.n.v.i.m.) oggetto della controversia; l'esenzione opera solo se ricorrono i presupposti previsti dalla legge agevolativa.
L. 20/05/1985, n. 222, artt. 21, 28 e art. 45
Ha disposto la soppressione dei benefici e la loro sostituzione con gli istituti per il sostentamento del clero; crea una presunzione iuris tantum di perdita della natura beneficiale per gli enti esistenti alla scadenza del termine stabilito. L'art. 45 estende alcune disposizioni ai nuovi istituti, ma l'A.P.S.A. non è qualificata come tale.
L. 23/12/2000, n. 388, art. 33, comma 10 (mod. L. 2/4/2001, n. 136)
sono esenti dall'imposta... gli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonchè agli enti religiosi riconosciuti
Disposizione ampliativa (anche retroattiva) dell'esenzione per enti religiosi dotati di personalità giuridica riconosciuta; tuttavia non applicabile all'A.P.S.A., che non è un ente rappresentativo di confessione né un ente religioso riconosciuto ai sensi delle intese.
D.P.R. 27/12/1973, n. 601, art. 2, comma 2
Prevede che l'incremento di valore dei fabbricati elencati nel Trattato Lateranense non sia soggetto all'imposta; la ricorrente non ha provato che i suoi immobili rientrino tra quelli tipizzati dal Trattato.
Canoni del Codice di diritto canonico (richiami: can. 1409 del 1917, can. 361 e can. 113 del nuovo Codice)
La Corte prende a riferimento la nozione canonica di 'beneficio' (dote, officium, erezione canonica) per delimitare i soggetti destinatari dell'agevolazione fiscale: gli enti devono avere i caratteri tipici del beneficio per poter accedere all'esenzione.
Massime di principio
- Le norme che prevedono esenzioni fiscali vanno interpretate restrittivamente: il beneficio fiscale si applica solo se risultano provati tutti i presupposti richiesti dalla legge.
- L'appartenenza di un ente alla categoria dei "benefici ecclesiastici" richiede il possesso degli specifici requisiti canonici (patrimonio autonomo, destinazione perpetua al mantenimento dell'ufficio sacro, erezione canonica) e, se sussiste una presunzione normativa contraria (es. L. n. 222/1985), spetta al soggetto che invoca l'esenzione superarla con prove adeguate.
- Le modifiche legislative successive (es. L. n. 388/2000) che estendono esenzioni ad enti religiosi con personalità giuridica si applicano soltanto ai soggetti che rientrano nella descrizione normativa (enti rappresentativi delle confessioni o enti religiosi riconosciuti); non comportano automatico riconoscimento a enti organici della Santa Sede che svolgono funzioni amministrative interne.
- Nel contenzioso tributario il principio probatorio grava sul contribuente che chiede l'agevolazione: se è contestata, deve documentare in giudizio il possesso dei requisiti.
- La qualificazione canonica/giuridica dell'ente (es. persona di diritto divino o istituto vaticano) non esime dall'interpretazione della normativa fiscale: ciò che rileva è la corrispondenza ai presupposti previsti dalla legge tributaria e dagli accordi interni (Concordato).
- In cause instaurate prima della riforma delle agenzie fiscali (1/1/2001) la legittimazione processuale può essere anche del Ministero (concorrente con l'Agenzia), utile da ricordare in casi analoghi di successione degli organi pubblici.
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