Regolamento (UE) 2017/2256
Regolamento (UE) 2017/2256 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera estone
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l'esaurimento del contingente di pesca 2017 assegnato all'Estonia per il merluzzo bianco nella zona NAFO 3M e introduce il conseguente divieto di pesca. La misura si fonda sulle informazioni trasmesse alla Commissione e si applica dalla data di chiusura fissata nell'allegato, il 7 ottobre 2017. Il regolamento è immediatamente vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera estone, a seguito dell'esaurimento del contingente 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera estone o immatricolate in Estonia che effettuano attività di pesca sullo stock COD/N3M (merluzzo bianco, Gadus morhua) nella zona NAFO 3M. L'efficacia del divieto decorre dalla data di chiusura indicata nell'allegato, ossia dal 7 ottobre 2017. Sono ricompresi il mantenimento a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data. Non contiene esclusioni specifiche.
Divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona NAFO 3M per le navi estoni
Il regolamento interviene in applicazione del sistema unionale di controllo della pesca per prendere atto dell'esaurimento del contingente 2017 relativo al merluzzo bianco nella zona NAFO 3M assegnato all'Estonia. La misura, adottata dalla Commissione sulla base dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, mira a impedire catture ulteriori una volta raggiunto il limite disponibile.
Ambito di applicazione
Il divieto riguarda le navi battenti bandiera estone e le navi immatricolate in Estonia che operano sullo stock identificato come COD/N3M, corrispondente al merluzzo bianco (Gadus morhua), nella zona NAFO 3M. Il regolamento non disciplina altri stock o altre zone, né prevede deroghe o regimi speciali.
Esaurimento del contingente
Ai sensi dell'articolo 1, il contingente di pesca assegnato per il 2017 all'Estonia per lo stock indicato nell'allegato si considera esaurito a decorrere dalla data di chiusura fissata nell'allegato stesso, ossia il 7 ottobre 2017. Il dato tecnico dell'allegato è quindi decisivo per determinare il momento di cessazione delle attività consentite.
Divieto di pesca e attività successive alla chiusura
L'articolo 2 stabilisce che, dalla data di chiusura, sono vietate le attività di pesca dello stock interessato da parte delle navi indicate. Il divieto si estende espressamente anche alla detenzione a bordo, al trasferimento, al trasbordo e allo sbarco delle catture effettuate dopo tale data, in modo da impedire qualsiasi commercializzazione o movimentazione successiva di catture non più autorizzate.
Entrata in vigore e portata applicativa
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità alla formula finale tipica dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Allegato e dati identificativi della chiusura
L'allegato riporta la misura di chiusura n. 30/TQ127, lo Stato membro interessato (Estonia), lo stock COD/N3M, la specie merluzzo bianco e la zona NAFO 3M. La data di chiusura è indicata nel 7.10.2017, che costituisce il parametro operativo per l'applicazione del divieto.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2017 all'Estonia per lo stock indicato nell'allegato si considera esaurito a decorrere dal 7 ottobre 2017.
Divieto di pesca e operazioni connesse
Dal 7 ottobre 2017 le navi battenti bandiera estone o immatricolate in Estonia non possono pescare lo stock COD/N3M nella zona NAFO 3M. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Base giuridica e motivazione
Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul regime di controllo della politica comune della pesca. I considerando richiamano il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio sui contingenti 2017 e l'esaurimento del contingente comunicato alla Commissione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato tecnico
L'allegato identifica la misura come n. 30/TQ127, riguarda l'Estonia, lo stock COD/N3M, la specie merluzzo bianco (Gadus morhua), la zona NAFO 3M e indica la data di chiusura del 7.10.2017.
Come è indicizzato
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