Sentenza n. 14630/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento: 1. della nota prot. n. 1260 del 19.1.2022 a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero; 2. “ove occorra e per quanto di ragione”, della nota in data 7.1.2022 a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, di preavviso di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia del titolo estero di specializzazione all'insegnamento del sostegno conseguito a Cipro, nonché il relativo preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Ministero dell'Istruzione aveva respinto l'istanza di riconoscimento del titolo cipriota di specializzazione sul sostegno, ritenendo mancante un'attestazione di competenza dell'autorità cipriota relativa al carattere regolamentato della professione, al valore legale della formazione, all'abilitazione all'insegnamento, alle discipline e alla fascia d'età degli alunni. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione della direttiva 2005/36/CE, della direttiva 2013/55/UE e del d.lgs. 206/2007; difetto e omissione di istruttoria; carenza e difetto di motivazione; violazione del principio dell'accesso parziale; violazione della l. 241/1990; violazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero; violazione dei principi di efficienza, trasparenza e celerità del procedimento. La ricorrente ha evidenziato di avere frequentato un corso di otto mesi, composto da 1300 ore di teoria e 200 di pratica, lezioni frontali e online, tirocinio in Italia, 60 crediti formativi ed esami sostenuti presso la sede italiana dell'istituto. La documentazione tradotta e asseverata descriveva inoltre il programma didattico, ma tale formazione non era stata valutata dall'Amministrazione né in assoluto né mediante comparazione con i percorsi italiani di specializzazione sul sostegno.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il diniego perché fondato esclusivamente sulla mancata produzione dell'attestazione di competenza cipriota, senza procedere a una valutazione effettiva della formazione documentata. L'Amministrazione avrebbe dovuto esaminare durata, articolazione del corso, crediti formativi, materie studiate e tirocinio, anche mediante una valutazione comparativa con i percorsi abilitanti italiani, alla luce dei principi enunciati dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022, ritenuti estensibili ai titoli conseguiti a Cipro. Il giudice ha stabilito che l'istanza deve essere riesaminata e che, ove necessario, possono essere disposte adeguate misure compensative. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità e la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 45 direttiva 2005/36/CE
Richiamato dalla ricorrente quale base della disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali relative all'insegnamento.
direttiva 2013/55/UE
Richiamata nel provvedimento e nella decisione quale disciplina europea rilevante per il riconoscimento delle qualifiche professionali e per la valutazione della formazione conseguita all'estero.
art. 13 direttiva 2013/55/UE
Il Ministero lo aveva richiamato per sostenere la necessità dell'attestazione di competenza dell'autorità cipriota; il TAR ha tuttavia ritenuto che la sua mancanza non esonerasse l'Amministrazione dalla valutazione concreta della formazione prodotta.
d.lgs. 206/2007
Richiamato quale normativa nazionale di attuazione della disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 1-bis d.lgs. 206/2007
Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio dell'accesso parziale.
l. 241/1990
Richiamata in relazione agli obblighi di istruttoria, motivazione, trasparenza, efficienza e celerità dell'azione amministrativa.
Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero
Richiamata dalla ricorrente quale parametro per il riconoscimento del titolo di studio estero.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha disciplinato lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale estero, l'Amministrazione non può respingere l'istanza per la sola mancanza di un'attestazione formale dell'autorità dello Stato d'origine quando la documentazione prodotta consenta comunque di esaminare concretamente la formazione conseguita.
- La valutazione del titolo estero deve considerare, in modo effettivo e motivato, la durata e l'articolazione del corso, le ore teoriche e pratiche, i crediti formativi, le materie studiate e il tirocinio, anche mediante comparazione con la formazione richiesta dall'ordinamento italiano.
- Qualora emergano differenze tra la formazione estera e quella richiesta in Italia, l'Amministrazione deve verificare se esse possano essere colmate mediante adeguate misure compensative, anziché limitarsi a respingere l'istanza senza una valutazione sostanziale del titolo.
- Il diniego di riconoscimento è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando non dà conto dell'esame della documentazione formativa prodotta dall'interessato e si fonda esclusivamente sull'assenza di un documento formale, pur potendo l'Amministrazione procedere alla valutazione del percorso di studi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 1763/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 1764/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 1768/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 1767/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 364/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 366/2026 - Campobasso, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →