Cassazione Civile, Ordinanza n. 07118/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso davanti al Tribunale di Salerno e poi proseguito in appello contro una banca. La Corte d'appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello perché generico e privo di specificità, rilevando che non indicava in che modo la decisione di primo grado dovesse essere riformata e che mancava una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice. I soccombenti in appello hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 342 e 343 c.p.c., sostenendo che l’atto di appello fosse sufficientemente specifico e che la completezza della difesa dell’appellata dimostrasse la chiarezza delle censure; con il secondo hanno denunciato violazione dell’art. 1938 c.c.; con il terzo hanno denunciato violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111, comma 6, Cost., lamentando motivazione apparente e motivazione per relationem della sentenza d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, osservando che, per censurare la declaratoria di inammissibilità dell’appello, i ricorrenti avrebbero dovuto trascrivere almeno i passaggi essenziali dell’atto di appello per dimostrare la presenza di una chiara individuazione delle questioni contestate e della relativa parte argomentativa. Poiché ciò non era avvenuto, la Corte ha escluso la possibilità di esame diretto degli atti. Il secondo motivo è stato assorbito. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la motivazione della sentenza impugnata non presentava anomalie riconducibili al "minimo costituzionale" e la motivazione per relationem era comunque riferita alla valutazione di specificità e ammissibilità del gravame, non al merito della decisione di primo grado. È stata inoltre disposta la statuizione sul contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
L’appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con specifiche doglianze e parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice.
Richiamato insieme all’art. 342 c.p.c. come norma processuale evocata per sostenere la specificità dell’appello.
È il parametro invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei primi due motivi.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; sono censurabili solo anomalie motivazionali estreme.
Il ricorso per cassazione deve rispettare il canone di specificità; quando si censura l’inammissibilità dell’appello occorre riprodurre i passaggi essenziali dell’atto di gravame.
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.
L’esame diretto degli atti presuppone un motivo ammissibile e una trascrizione essenziale degli atti e documenti rilevanti, nel rispetto di sinteticità e chiarezza.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è censurabile solo se manca o è affetta da gravi anomalie costituenti violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve esistere e superare la soglia del minimo costituzionale; non basta il mero difetto di sufficienza.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per l’ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Chi intende contestare in cassazione la declaratoria di inammissibilità dell’appello deve riportare in modo essenziale ma sufficiente il contenuto dell’atto di gravame, così da consentire la verifica della specificità delle censure.
- La specificità dell’appello richiede una parte argomentativa che confronti e confuti le ragioni della decisione impugnata; la sola richiesta conclusiva di riforma non è sufficiente.
- Il potere di esame diretto degli atti da parte della Corte di cassazione presuppone l’ammissibilità del motivo e non può essere attivato in presenza di censura generica o apodittica.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., la motivazione è censurabile solo per anomalie estreme che integrino violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più sindacabile il semplice difetto di sufficienza.
- La motivazione per relationem è legittima quando la sentenza impugnata rende chiaro il proprio percorso logico e il richiamo non sostituisce ma integra una motivazione già comprensibile e coerente.
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