Sentenza del 08/10/2019 n. 5242 - Comm. Trib. Prov. Cosenza
Contributi consortili di bonifica - Indefettibilità del beneficio fondiario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda l'obbligo di pagamento del contributo consortile di bonifica destinato alle spese istituzionali del consorzio. In seguito alla sentenza della Corte costituzionale 19 ottobre 2018, n. 188, è stata dichiarata illegittima la norma regionale calabrese che prevedeva il pagamento del contributo indipendentemente dall'esistenza di un beneficio fondiario. Il contributo, invece, può essere richiesto soltanto quando l'immobile riceva un beneficio specifico, diretto e concretamente verificabile dall'attività di bonifica.
La decisione
La regola dell'indefettibilità del contributo, intesa come obbligo di pagamento anche in assenza di beneficio fondiario, è stata superata. Pertanto, il contributo per le spese istituzionali del consorzio è dovuto esclusivamente in presenza di un beneficio fondiario concreto derivante dall'attività consortile. Non essendo riportato il testo integrale della sentenza, non è possibile indicare eventuali statuizioni ulteriori, come l'accoglimento o il rigetto del ricorso, né le spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 23, comma 1, lett. a), legge della Regione Calabria 27 marzo 2003, n. 11
"indipendentemente dal beneficio fondiario"
La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui imponeva il contributo consortile anche senza la prova di un beneficio fondiario per l'immobile.
Sentenza della Corte costituzionale 19 ottobre 2018, n. 188
La Corte ha stabilito che il contributo consortile di bonifica non può essere imposto in modo automatico, ma presuppone l'esistenza di un beneficio specifico e concreto arrecato dall'attività del consorzio al fondo del contribuente.
Massime di principio
- Il contributo consortile di bonifica non è dovuto per il solo fatto che l'immobile rientri nel comprensorio consortile.
- L'obbligo contributivo presuppone un beneficio fondiario specifico, diretto e concretamente dimostrabile, non una mera utilità astratta o potenziale.
- In caso di contestazione, il consorzio deve poter collegare il contributo richiesto a un effettivo vantaggio arrecato all'immobile dalle opere o dall'attività istituzionale di bonifica.
- Una norma regionale non può rendere il contributo dovuto automaticamente, escludendo il requisito del beneficio fondiario.
- La presenza dell'immobile nel catasto consortile o nel perimetro di contribuenza, da sola, non dimostra necessariamente l'esistenza del beneficio richiesto.
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