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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07565/2026 del 29/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all’annualità 2016, con cui un Comune contestava minori versamenti a una società titolare di un complesso di produzione idroelettrica, recuperando a tassazione due immobili risultanti in catasto ma non inseriti nella dichiarazione: un immobile al foglio 2, particella 18, e un immobile al foglio 6, particella 198. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, che aveva anche chiesto la sospensione pregiudiziale ex art. 295 c.p.c. per la pendenza dei giudizi sulle rettifiche catastali. In appello la CTR aveva confermato il rigetto per il primo immobile, ritenendo ormai accertata la correttezza della rettifica della rendita catastale, e aveva invece sospeso il giudizio per il secondo immobile, in attesa della definizione della controversia sulla relativa rettifica catastale. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la società deduceva, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 35, comma 3, e dell’art. 39, comma 1-bis, del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che nel processo tributario non è ammissibile una sentenza parziale né, di conseguenza, una sospensione solo parziale del processo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che nel processo tributario il divieto di pronunce non definitive o limitate solo ad alcune domande, previsto dall’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, impedisce anche una sospensione parziale del giudizio, poiché questa presupporrebbe una decisione solo su parte della domanda o su alcune domande, in contrasto con la necessità di definire il giudizio nella sua interezza. Poiché la CTR aveva invece deciso nel merito solo per uno degli immobili e sospeso il processo per l’altro, la sentenza è stata cassata. La causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È invocato come norma sul vizio processuale denunciabile in cassazione per nullità della sentenza impugnata.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    La Corte lo interpreta come divieto, nel processo tributario, di sentenze non definitive o parziali; il giudizio deve essere definito nella sua interezza.

  • art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992

    La sospensione del processo è ammessa solo quando la decisione dipende dalla definizione di altra controversia; non è consentita una sospensione parziale che realizzi di fatto una decisione frazionata.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della domanda di sospensione pregiudiziale proposta in primo grado.

  • art. 279 c.p.c.

    È indicato come termine di raffronto rispetto al diverso regime del processo civile, dal quale il processo tributario derogherebbe in modo eccezionale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il divieto di sentenze non definitive o parziali impedisce al giudice di definire solo una parte delle domande o solo alcuni capi di un giudizio unitario.
  • Se la controversia dipende dalla pendenza di un altro giudizio pregiudiziale, la sospensione eventualmente disposta deve riguardare l’intero processo e non può essere limitata solo ad alcune pretese o a singoli beni/rapporti.
  • La sospensione parziale del processo tributario è incompatibile con l’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, perché presuppone una decisione frazionata che l’ordinamento processuale tributario vieta.
  • Quando il giudice tributario decide il merito solo di una parte dell’unitario oggetto di impugnazione e sospende il resto, la sentenza è viziata da nullità processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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