Ordinanza n. 1343/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza dirigenziale n. 246 del 31/07/2024 prot. 46881 del 31/07/2024 emessa dal Comune di Castellammare di Stabia di cui il ricorrente ha avuto conoscenza il 25/03/2026 a seguito di accesso agli atti; - del verbale di constatazione e verifica ex art. 31 D.P.R. 380/2001 notificato il 30/01/2026; - del verbale dell’UTC del 13/7/2023 prot. n. 48226; - di ogni altro atto connesso, consequenziale, preordinato, presupposto, anche sconosciuto, se lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di demolizione, verbale di constatazione e verifica ex art. 31 d.P.R. 380/2001 e verbale dell’UTC
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale di demolizione e gli atti presupposti, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il primo motivo deduceva l’irritualità della notificazione dell’ordinanza mediante compiuta giacenza, perché non sarebbero state rispettate le formalità dell’art. 140 c.p.c.; secondo il ricorrente, l’efficacia dell’ingiunzione e la decorrenza dei termini per ottemperare e impugnare avrebbero dovuto decorrere dalla piena conoscenza acquisita il 25 marzo 2026 mediante accesso agli atti. Il secondo motivo censurava il difetto di istruttoria e di motivazione dell’ordinanza di demolizione. Il terzo motivo deduceva la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Era inoltre impugnato il verbale di accertamento di inottemperanza del 30 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris, pur ritenendo, in sede di sommaria delibazione, fondata la censura relativa all’irritualità della notificazione dell’ordinanza. La notificazione omessa o nulla non determina l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, ma incide sulla sua efficacia nei confronti del destinatario e sulla decorrenza del termine per eseguirla o impugnarla; il termine decorre dalla piena conoscenza dell’atto, individuata nella fattispecie nel 25 marzo 2026. Sono state invece ritenute infondate le censure sul difetto di istruttoria e motivazione e sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento. I provvedimenti repressivi degli abusi edilizi sono atti dovuti e non richiedono una motivazione specifica sull’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, essendo sufficiente la descrizione oggettiva delle opere abusive, prive del prescritto titolo edilizio e assoggettate al regime del permesso di costruire. La comunicazione di avvio non è necessaria e la sua omissione sarebbe comunque irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, prima parte, l. 241/1990. L’impugnazione del verbale di accertamento di inottemperanza è stata ritenuta inammissibile per carenza di interesse, trattandosi di atto endoprocedimentale con efficacia meramente dichiarativa, privo di autonoma lesività, che deve essere recepito dalla competente autorità amministrativa mediante formale atto di accertamento ex art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001. Quanto al periculum in mora, il TAR ha rilevato che, secondo quanto affermato dal ricorrente, il termine di 90 giorni per ottemperare non era ancora decorso dalla piena conoscenza dell’ordinanza e che il ricorrente aveva manifestato la volontà di eseguire spontaneamente la demolizione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
La notificazione effettuata mediante compiuta giacenza deve rispettare le formalità essenziali previste dall’art. 140 c.p.c.; la loro omissione determina l’irritualità o nullità della notificazione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, valutata dal giudice mediante sommaria delibazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 21-octies, comma 2, prima parte, l. 241/1990
L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullabilità dell’atto quando, per la natura vincolata del potere esercitato, sia dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La repressione degli interventi edilizi eseguiti in assenza del prescritto titolo mediante ordinanza di demolizione costituisce esercizio di un potere sanzionatorio vincolato; l’accertamento formale dell’inottemperanza deve essere compiuto dalla competente autorità amministrativa ai sensi del comma 4.
art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001
L’esito delle operazioni di constatazione deve essere fatto proprio dalla competente autorità amministrativa attraverso un formale atto di accertamento; il verbale della Polizia Municipale non sostituisce tale atto.
Massime di principio
- La notificazione omessa o nulla di un’ordinanza di demolizione non incide, di per sé, sulla legittimità sostanziale del provvedimento, ma ne condiziona l’efficacia nei confronti del destinatario e fa decorrere il termine per l’esecuzione e per l’impugnazione dalla piena conoscenza dell’atto.
- L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è un atto dovuto e vincolato: è sufficiente la descrizione oggettiva delle opere, l’assenza del prescritto titolo edilizio e la loro riconducibilità al regime del permesso di costruire; non occorre una motivazione specifica sull’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, anche per abusi risalenti nel tempo.
- Per l’adozione di un provvedimento repressivo di un abuso edilizio non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di esercizio di potere vincolato; in ogni caso, l’omissione non comporta annullabilità quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
- Il verbale di accertamento dell’inottemperanza redatto dalla Polizia Municipale ha natura endoprocedimentale e meramente dichiarativa, priva di autonoma lesività; la sua impugnazione è inammissibile per carenza di interesse prima dell’adozione del formale atto di accertamento da parte dell’autorità amministrativa competente.
- Nella fase cautelare, la mancata decorrenza del termine per ottemperare all’ordinanza di demolizione dalla piena conoscenza dell’atto può escludere il periculum in mora, quando il destinatario dichiari di voler eseguire spontaneamente la demolizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 126/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 943/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 1113/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 1114/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 1117/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 2892/2026 - Roma, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →