Sentenza del 27/10/2017 n. 25565 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione costi per servizi pari a 923.935,33 euro, riaddebitati dalla casa madre Yahoo Europe in base a un cost sharing agreement con un mark-up del 7%, ritenendoli non inerenti e quindi non deducibili ai sensi dell'art. 109 TUIR. Dopo la decisione della CTR, che aveva annullato l'avviso anche per contraddittorietà della motivazione, l'Agenzia ha impugnato in Cassazione soltanto la parte relativa all'inerenza e alla deducibilità dei costi, senza formulare uno specifico motivo contro l'autonoma ragione concernente la nullità dell'avviso per motivazione contraddittoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che la CTR aveva fondato la propria decisione su due autonome ragioni: la non contestata nullità dell'avviso per contraddittorietà della motivazione e il riconoscimento dell'inerenza dei costi. Poiché l'Agenzia non aveva impugnato specificamente la prima ratio decidendi, su tale questione si era formato il giudicato interno, rendendo comunque inutile l'eventuale esame della contestazione sull'inerenza. È stata inoltre respinta la pretesa di Yahoo Italia di estendere automaticamente a questo periodo d'imposta il giudicato favorevole relativo all'anno 2004, poiché l'inerenza dei costi è una valutazione variabile di anno in anno. L'Agenzia è stata condannata al pagamento di 9.000 euro di spese, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 5
La contestazione relativa alla permanenza dei verificatori nei locali della società oltre il limite temporale previsto è stata respinta nei precedenti gradi di giudizio e non ha costituito il fondamento della decisione della Cassazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
L'avviso di accertamento deve essere motivato in modo coerente e pertinente. La CTR aveva ravvisato una contraddittorietà tale da determinare la nullità dell'atto; non avendo l'Agenzia censurato specificamente questa autonoma ragione, essa è divenuta definitiva per giudicato interno.
TUIR, art. 84
Riguarda il riporto e l'utilizzo delle perdite fiscali pregresse. La questione è rimasta assorbita e non è stata decisa dalla Cassazione.
TUIR, art. 109
Disciplina, tra l'altro, i requisiti di competenza, certezza, determinabilità e inerenza dei componenti negativi di reddito. La Corte non ha esaminato nel merito la deducibilità dei costi, poiché il ricorso era comunque inammissibile.
Codice civile, art. 2697
Stabilisce le regole generali sull'onere della prova, richiamate dall'Agenzia per sostenere che la contribuente non avesse dimostrato l'inerenza e la corretta quantificazione dei costi.
TUIR, artt. 9 e 110
Le norme riguardano il valore normale e i prezzi di trasferimento. La CTR aveva ritenuto non pertinenti o fuorvianti i richiami a tali disposizioni nell'avviso, rispetto alla specifica contestazione concernente la determinabilità e l'inerenza dei servizi.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Individua il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, prospettato dall'Agenzia ma ritenuto inammissibile per non avere censurato tutte le autonome ragioni della decisione impugnata.
Massime di principio
- Quando una sentenza si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve impugnare specificamente ciascuna di esse; se una rimane incontestata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile perché quella ragione è sufficiente a mantenere ferma la decisione.
- Un generico richiamo o una critica incidentale non sostituisce un motivo autonomo e specifico di impugnazione relativo a una distinta questione giuridica.
- Nel processo tributario, un giudicato relativo a un diverso periodo d'imposta non si estende automaticamente agli anni successivi o precedenti, soprattutto quando la questione dipende da valutazioni variabili, come l'inerenza e la deducibilità di un costo.
- L'inerenza deve essere valutata con riferimento alla concreta attività d'impresa e al singolo periodo d'imposta; la mera esistenza di un accordo infragruppo o di un riaddebito non dimostra da sola la deducibilità del costo.
- Gli avvisi di accertamento devono indicare in modo chiaro, coerente e pertinente la specifica contestazione fiscale. Il richiamo cumulativo a norme e concetti non pertinenti o tra loro contraddittori può comportare la nullità dell'atto.
- In presenza di costi infragruppo, è opportuno documentare sia l'effettiva ricezione dei servizi sia il criterio di ripartizione, la correlazione con l'attività italiana e la ragionevolezza dell'importo addebitato.
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