Ordinanza n. 143/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto-OMISSIS-emesso dalla Prefettura di Napoli in data 27.08.2025 e notificatogli il 17.09.2025, per il tramite della Tenenza Carabinieri di Quarto Flegreo (NA), con cui gli è stata rigettata la richiesta di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio che ha rigettato la richiesta di rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente aveva rappresentato circostanze ritenute indicative di un rischio generico e indifferenziato, senza fornire adeguato conto della sussistenza di un dimostrato e specifico bisogno di andare armato. Il testo non riporta ulteriori motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
In sede cautelare, il TAR ha ritenuto il ricorso non assistito da consistente fumus boni iuris, poiché le circostanze rappresentate dal ricorrente non dimostravano un'esigenza specifica di porto d'armi, ma evidenziavano soltanto un rischio generico e indifferenziato. Ha quindi respinto l'istanza cautelare, senza definire il merito della controversia. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 500,00 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare e il relativo esame da parte del giudice amministrativo; l'istanza è stata respinta per assenza di consistente fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Ai fini del rilascio o del rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale, la mera allegazione di circostanze indicative di un rischio generico e indifferenziato non è sufficiente a dimostrare il bisogno specifico e concreto di andare armati.
- In sede cautelare, l'assenza di una dimostrazione adeguata del bisogno specifico di porto d'armi esclude la sussistenza di un consistente fumus boni iuris e giustifica il rigetto della domanda di sospensione del diniego prefettizio.
Come è indicizzato
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