Cassazione Civile, Ordinanza n. 06183/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per il recupero di circa 3 milioni di euro, somma collegata a una condanna provvisionale pronunciata in sede penale per danni cagionati all'Agenzia delle Entrate, costituitasi parte civile. Egli sosteneva che per gli stessi fatti la società da lui amministrata aveva già ricevuto avvisi di accertamento e una cartella per IVA evasa e sanzioni, sicché la nuova pretesa avrebbe duplicato il medesimo credito. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, in cassazione articolava sei motivi: (1) violazione delle norme sull'interpretazione della sentenza penale e sul risarcimento del danno, per avere la CTR ritenuto diverse le due pretese creditorie; (2) omessa/erronea valutazione di un documento dell'Agenzia delle Entrate che, a suo dire, smentiva tale diversità; (3) violazione delle norme sulla responsabilità nelle società di persone e dell'art. 27 Cost., perché la CTR aveva valorizzato la diversità del soggetto passivo dell'obbligazione; (4) violazione dell'art. 116 c.p.c. per non avere considerato che una precedente cartella era indirizzata a lui quale coobbligato con la società; (5) violazione del principio del ne bis in idem e delle fonti sovranazionali e costituzionali indicate; (6) violazione del ne bis in idem procedimentale. Nelle more del giudizio di legittimità l'Agenzia delle Entrate ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere perché aveva proceduto allo sgravio della cartella impugnata.
La decisione
La Corte ha rilevato che l'atto impugnato era stato eliminato mediante sgravio dell'Amministrazione, in conformità alla richiesta del contribuente. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno delle sentenze di merito. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi, valorizzando l'intervenuto sgravio e la condotta processuale successiva del ricorrente. Ha escluso il raddoppio del contributo unificato, perché tale meccanismo non opera quando il giudizio di cassazione si chiude con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma evocata dal ricorrente come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma evocata dal ricorrente come parametro del vizio processuale dedotto in cassazione
artt. 12 disp. prel. c.c., 2056 c.c., 1223 c.c.
invocati dal ricorrente per contestare l'interpretazione della pretesa e il riferimento al risarcimento del danno
art. 116 c.p.c.
invocato per censurare il mancato apprezzamento di documenti prodotti dall'Agenzia delle Entrate
artt. 2733-2735 c.c.
richiamati dal ricorrente in relazione al valore probatorio di atti e dichiarazioni provenienti dalla controparte
artt. 2313, comma 1, 2314, comma 1, 2318, comma 2, c.c.
richiamati per contestare la ricostruzione del soggetto passivo e della coobbligazione nella società di persone
art. 27, comma 1, Cost.
invocato dal ricorrente nel quadro della censura sulla soggettività della pretesa
art. 117 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno del principio del ne bis in idem
artt. 49, 50 e 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamati dal ricorrente a sostegno del principio del ne bis in idem
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
richiamato dal ricorrente a sostegno del principio del ne bis in idem
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la norma opera solo in caso di integrale conferma o inammissibilità, non nella cessazione della materia del contendere
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di cassazione, l'Amministrazione elimina l'atto impugnato mediante sgravio o altro atto satisfattivo, in conformità alla richiesta della parte ricorrente, viene meno l'interesse attuale alla decisione e la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere fa venir meno anche le sentenze emesse nei gradi di merito, perché l'oggetto del giudizio non sussiste più.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate tenendo conto del comportamento processuale delle parti e dell'intervenuto venir meno della lite.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si conclude con cessazione della materia del contendere, poiché il presupposto legale è la conferma integrale della decisione impugnata o l'inammissibilità del ricorso.
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