Ordinanza n. 139/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) della comunicazione di blocco movimentazioni in ingresso allo stabilimento avicolo cod. az. 003FO174 (Via del Ponte n. 630, Bertinoro), emessa dal Direttore dell'U.O. Sanità animale e igiene delle produzioni zootecniche Forlì-Cesena dell'AUSL Romagna, in data 30 marzo 2026, con efficacia dal 1° maggio 2026; B) della comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'AIA emessa da Arpae – Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena con atto prot. n. 24/03/2026.0053857.U del 23 marzo 2026 (Pratica n. 9511/2026), quale atto presupposto e prodromico del blocco delle movimentazioni impugnato; C) della nota ARPAE del 23 aprile 2026, acquisita agli atti AUSL con prot. n. 0112161 del 24 aprile 2026, recante riscontro alle controdeduzioni difensive e all'audizione, nella parte in cui conferma la sussistenza dei presupposti fattuali e normativi legittimanti il procedimento di revoca dell'AIA per l'intero stabilimento 003FO174; D) della nota AUSL del 27 aprile 2026, avente ad oggetto “Allevamento avicolo cod. az. 003FO174 in Via del Ponte n. 630 a Bertinoro: istanza richiesta sblocco delle movimentazioni con prot. 0100706/2026 - riscontro”, nella parte in cui conferma che al completamento della procedura di revoca dell'AIA per l'intero stabilimento seguirà il contestuale blocco di tutte le movimentazioni in ingresso allo 003FO174; E) del provvedimento conclusivo di revoca dell'AIA, ove medio tempore adottato; F) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi – per quanto di ragione e nella misura in cui siano assunti a base della pretesa estensione all'intero sito produttivo – quali l'Ordinanza comunale n. 90 del 6 ottobre 2025, l'Ordinanza n. 101 del 28 ottobre 2025 del Comune di Bertinoro, la Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2025-5975 del 20 ottobre 2025 e gli ulteriori atti istruttori richiamati nella comunicazione del 23 marzo 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: blocco delle movimentazioni in ingresso allo stabilimento avicolo e atti presupposti relativi al procedimento di revoca dell'AIA
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società agricole hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la comunicazione dell'AUSL relativa al blocco delle movimentazioni in ingresso allo stabilimento avicolo, con efficacia dal 1° maggio 2026, nonché la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, le successive note di Arpae e dell'AUSL di conferma dei presupposti della revoca per l'intero stabilimento, l'eventuale provvedimento conclusivo di revoca e gli ulteriori atti presupposti e connessi. Dal testo emergono contestazioni riferite, in particolare, all'estensione all'intero sito produttivo delle conseguenze di violazioni principalmente riguardanti il capannone n. 3. Il giudice ha tuttavia rilevato che il procedimento e il blocco si fondano su plurime violazioni delle prescrizioni imposte, richiamando anche una precedente diffida e un sopralluogo di Arpae.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris, ritenendo non probabile un esito favorevole del ricorso. La valutazione si fonda sulle plurime violazioni delle prescrizioni dell'AIA, documentate anche dalla precedente diffida e dal sopralluogo di Arpae del 25 marzo 2026. Il Collegio ha inoltre affermato che l'AIA costituisce un titolo unico abilitante la gestione dell'intera installazione, concepita come complesso unitario; pertanto, le violazioni riferibili principalmente a un singolo capannone possono assumere rilevanza per l'intero complesso produttivo unitariamente considerato dall'AIA. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico delle società ricorrenti, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e oneri accessori, in favore di ciascuna delle amministrazioni costituite. L'ordinanza non contiene una specifica valutazione autonoma del periculum in mora.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per l'insussistenza della probabilità di un esito favorevole della causa.
Massime di principio
- Quando un'Autorizzazione Integrata Ambientale abilita la gestione di un'intera installazione concepita come complesso unitario, le violazioni delle prescrizioni riferibili principalmente a una parte dell'impianto possono rilevare, ai fini delle misure amministrative conseguenti, nei confronti dell'intero complesso autorizzato.
- La presenza di plurime violazioni delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, corroborate da precedenti diffide e da sopralluoghi dell'autorità competente, può escludere in sede cautelare la probabilità di un esito favorevole del ricorso e condurre al rigetto della domanda di sospensione.
Come è indicizzato
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