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Ordinanza

Ordinanza n. 2665/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Nota dell’Assessorato del 6 maggio 2026, ritenuta dalla società sospensiva del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica, e condotta attuativa della sentenza del TAR Sicilia - Catania n. 1294/2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assessorato regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, titolare di un progetto di impianto agrivoltaico da 17.615,85 kWp nel Comune di Nicosia, aveva ottenuto con sentenza n. 1294 del 29 aprile 2026 l’ordine all’Assessorato dell’Energia di concludere entro trenta giorni il procedimento per l’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003, con nomina di un commissario ad acta per l’eventuale inadempimento. Con istanza ex art. 117, comma 4, c.p.a., ha chiesto chiarimenti per l’esecuzione del giudicato e dedotto la nullità per elusione della nota del 6 maggio 2026, con cui l’Assessorato aveva comunicato l’avvio del procedimento precisando che non avrebbe potuto concludere la pratica senza il benestare/validazione del gestore di rete. In subordine, ha denunciato violazione dell’art. 9, comma 9-undecies, d.l. 181/2023, difetto d’istruttoria, contraddittorietà, illogicità manifesta e violazione dei principi di semplificazione e non aggravamento, sostenendo che il benestare condizionasse soltanto l’adozione del provvedimento finale e non l’avvio e l’istruttoria. La società ha inoltre riferito di avere accettato e pagato i preventivi di connessione e trasmesso il progetto definitivo delle opere di rete, senza che il gestore avesse ancora rilasciato il parere di conformità tecnica.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza ex art. 117, comma 4, c.p.a., escludendo che la nota del 6 maggio 2026 fosse elusiva della sentenza n. 1294/2026: interpretata alla luce delle precisazioni dell’Amministrazione e degli atti successivi, essa comunicava l’avvio del procedimento e non la sua sospensione. Ai sensi dell’art. 9, comma 9-undecies, d.l. 181/2023, il procedimento deve essere avviato e istruito anche in assenza del parere di conformità tecnica del gestore di rete, che va acquisito nel corso del procedimento ed è necessario ai fini dell’adozione del provvedimento finale. Poiché, come dichiarato in udienza, il parere non era stato ancora rilasciato, l’autorizzazione unica non poteva ancora essere adottata, ferma la prosecuzione dell’iter. La domanda è stata quindi giudicata infondata; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 4, c.p.a.

    Ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza ex art. 117, comma 4, c.p.a., non potendo riconoscersi alla nota dell’Assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità del 6 maggio 2026 il contestato carattere elusivo della sentenza n. 1294/2026 di questo Tribunale.

    L’istanza consente di chiedere chiarimenti sulle modalità di attuazione del giudicato, ma non può essere accolta quando l’atto contestato, interpretato nel suo contenuto effettivo, non risulti elusivo della sentenza.

  • art. 9, comma 9-undecies, d.l. 181/2023

    La norma richiamata prevede, infatti: “Al fine di garantire la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo elettrochimico, ivi comprese le relative opere connesse, l’autorità competente avvia il relativo procedimento su istanza del proponente, corredata del progetto delle opere di connessione, suddiviso tra impianti di utenza e impianti di rete ai sensi del testo integrato delle connessioni attive (TICA), di cui alla deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, redatto in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente, anche in assenza del parere di conformità tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione da parte del gestore medesimo, che è comunque acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione ai fini dell’adozione del provvedimento finale”.

    Per le procedure autorizzative di impianti alimentati da fonti rinnovabili, il procedimento deve essere avviato e istruito anche in assenza del parere di conformità tecnica del gestore di rete; tale parere deve essere acquisito nel corso del procedimento ed è condizione per l’adozione del provvedimento finale.

Massime di principio

  • Nelle procedure autorizzative per impianti alimentati da fonti rinnovabili, il parere di conformità tecnica del gestore di rete sulle soluzioni progettuali delle opere di connessione non impedisce l’avvio e l’istruttoria del procedimento se non è ancora disponibile; deve essere acquisito nel corso del procedimento ed è necessario ai fini dell’adozione del provvedimento conclusivo.
  • Non costituisce elusione del giudicato l’atto amministrativo che, pur precisando che il provvedimento conclusivo non può essere adottato prima dell’acquisizione di un parere tecnico richiesto dalla legge, avvia il procedimento e non ne sospende lo svolgimento.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliGiudizio di ottemperanza
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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