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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21084/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Un acquirente di un'autovettura usata, acquistata da una concessionaria per uso personale, ha chiesto in giudizio la risoluzione della compravendita per asseriti vizi del veicolo, deducendo che pochi mesi dopo la consegna l'auto era stata distrutta da un incendio sviluppatosi nel cortile della sua abitazione e che i Vigili del Fuoco avevano indicato una natura elettrica del sinistro, con corto circuito. Il venditore si è difeso negando la propria responsabilità e ha chiamato in garanzia il proprio dante causa, poi a sua volta coinvolgendo il rivenditore precedente. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo non provata la causa dell'incendio né la riconducibilità a un vizio del mezzo. In cassazione il ricorrente ha denunciato: violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte d'appello addossato all'acquirente la prova delle cause dell'incendio e della responsabilità del venditore; violazione dell'art. 2700 c.c. per non avere attribuito fede privilegiata al verbale dei Vigili del Fuoco; violazione dell'art. 115 c.p.c. per non aver valorizzato alcuni documenti relativi a interventi antecedenti sulla vettura; omesso esame di un fatto decisivo, cioè la circostanza che il veicolo fosse stato oggetto di riparazioni generali prima della vendita; censura sulla condanna alle spese anche nei confronti del terzo chiamato. Nelle difese ha inoltre sostenuto, in memoria, l'applicabilità della disciplina consumeristica e della presunzione di preesistenza del difetto emerso entro sei mesi dalla consegna.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha confermato che, nell'azione redibitoria per vizi della cosa venduta, il compratore deve provare l'esistenza del vizio; ha escluso che il verbale dei Vigili del Fuoco avesse fede privilegiata quanto alla causa dell'incendio, trattandosi di valutazioni; ha ritenuto inammissibile o infondata la critica sulla valutazione delle prove documentali, perché diretta a contestare un apprezzamento di merito; ha escluso l'omesso esame di un fatto decisivo; ha infine ritenuto corretta la condanna dell'attore alle spese anche verso il terzo chiamato, perché la chiamata in garanzia non era pretestuosa. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1490 c.c.

    regola la garanzia per i vizi della cosa venduta; la sua operatività presuppone la prova dell'esistenza del vizio

  • art. 1492 c.c.

    l'azione di risoluzione della vendita per vizi richiede la dimostrazione del vizio della cosa

  • art. 2697 c.c.

    nell'azione di garanzia per vizi, il compratore che agisce deve provare l'esistenza dei vizi; se si applica la disciplina consumeristica oltre i sei mesi resta comunque necessario allegare e provare il difetto di conformità

  • art. 2700 c.c.

    la fede privilegiata del verbale del pubblico ufficiale copre i fatti da lui attestati come avvenuti in sua presenza, non le valutazioni o gli apprezzamenti causali

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di censurare in cassazione il mero cattivo apprezzamento delle prove; rileva solo l'uso di prove inesistenti o non offerte

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma evocata per la dedotta violazione di legge nei primi due motivi

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma evocata per le censure sulla valutazione della prova e sulla presunta violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma evocata per l'omesso esame di un fatto decisivo; non ricorre quando il fatto dedotto non è decisivo

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono il principio di soccombenza e, in caso di chiamata in garanzia non pretestuosa, possono gravare sull'attore soccombente

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • artt. 128 e ss. d.lgs. n. 206/2005

    in caso di vendita di bene di consumo, si applica la disciplina speciale consumeristica, con funzione prioritaria rispetto al codice civile

  • art. 129, secondo comma, d.lgs. n. 206/2005

    rileva ai fini della nozione di difetto di conformità del bene venduto al consumatore

  • art. 132, secondo e terzo comma, d.lgs. n. 206/2005

    prevede la denuncia del difetto entro due mesi dalla scoperta e, se il difetto si manifesta entro sei mesi dalla consegna, la presunzione di preesistenza del difetto

  • art. 135, secondo comma, d.lgs. n. 206/2005

    stabilisce la sussidiarietà della disciplina codicistica rispetto al codice del consumo

  • art. 1469-bis c.c.

    le norme generali sui contratti si applicano ai contratti del consumatore ove non derogate dal codice del consumo o da disposizioni più favorevoli

  • art. 5, paragrafo 2, direttiva 1999/44/CE

    consente una disciplina nazionale che imponga la tempestiva denuncia del difetto, purché non renda eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti del consumatore

  • art. 5, paragrafo 3, direttiva 1999/44/CE

    presume che i difetti di conformità manifestatisi entro sei mesi dalla consegna esistessero già alla consegna, salvo prova contraria

  • d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170

    richiamato solo per precisare che la novella non era applicabile ratione temporis

Massime di principio

  • Nell'azione di risoluzione della vendita per vizi della cosa, il compratore deve allegare e provare l'esistenza del vizio; la sola dimostrazione dell'evento dannoso finale non basta se esso può dipendere anche da cause estranee.
  • Nel processo civile il verbale del pubblico ufficiale fa piena prova solo dei fatti direttamente attestati come avvenuti in sua presenza e senza margini valutativi; non copre le inferenze o le cause ipotizzate dal verbalizzante.
  • La censura in cassazione non può essere usata per contestare il mero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo l'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo o di utilizzo di prove inesistenti.
  • Nella vendita di beni di consumo, la disciplina speciale prevale su quella codicistica, ma il consumatore deve comunque allegare e provare il difetto di conformità; la presunzione di preesistenza opera solo se il difetto specifico è stato dedotto e dimostrato e si è manifestato entro il termine di legge.
  • La presunzione legale di preesistenza del difetto di conformità entro sei mesi dalla consegna non esonera il consumatore dall'onere di provare che il bene presentava effettivamente un difetto specifico.
  • Le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia possono essere poste a carico dell'attore soccombente quando la chiamata sia stata resa necessaria dalla prospettazione attorea e non risulti pretestuosa.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaGaranzia dei beni di consumoProveSpese di lite
RamiContrattiConsumatoriProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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