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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07112/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

La società correntista aveva agito davanti al Tribunale di Benevento deducendo di avere stipulato un contratto di conto corrente con una banca poi sottoposta ad amministrazione straordinaria e di cui la banca resistente era divenuta cessionaria del ramo d'azienda. Contestava l'applicazione di anatocismo, interessi ultralegali non pattuiti e interessi superiori al tasso soglia, chiedendo la rideterminazione del saldo e la restituzione delle somme indebitamente addebitate. La banca eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Benevento in forza di una clausola contrattuale che attribuiva competenza esclusiva al giudice del luogo in cui si trovava la sede legale della banca. Il Tribunale respingeva l'eccezione e decideva il merito. In appello, la Corte di Napoli accoglieva invece l'eccezione, ritenendo operante la clausola di foro esclusivo con riferimento alla sede della banca originaria e non a quella della cessionaria, e dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Benevento, fissando termine per riassumere davanti al Tribunale di Avellino. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: il primo contestava l'utilizzabilità del documento prodotto dalla banca ai fini dell'eccezione di incompetenza, perché oggetto di disconoscimento; il secondo censurava l'interpretazione della clausola di foro e sosteneva che, a seguito della cessione del ramo d'azienda, la clausola dovesse riferirsi alla sede della banca subentrante.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, affermando che, ai fini della decisione sulla competenza territoriale, rilevano le risultanze degli atti introduttivi e delle produzioni documentali e che la contestazione generica della parte non impediva di valorizzare l'estratto contrattuale che riproduceva la clausola di foro esclusivo. Ha invece accolto il secondo motivo, ribadendo che, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda con subentro nella posizione contrattuale, la clausola che individua il foro esclusivo nel luogo della sede di una delle parti va interpretata come rinvio mobile alla sede del contraente subentrato, al fine di conservare l'originario equilibrio negoziale e la funzione della clausola. Ha quindi dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Benevento, cassato la sentenza impugnata e rimesso la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per l'esame delle ulteriori questioni di merito, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    il regolamento di competenza è l'unico mezzo di impugnazione esperibile contro la sentenza che statuisca esclusivamente sulla competenza, anche se resa in grado di appello

  • art. 38 c.p.c.

    la questione di competenza va decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi

  • artt. 18, 19, 28, 29 c.p.c.

    richiamati come norme sulla competenza territoriale e sulla deroga convenzionale del foro

  • art. 2719 c.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria della copia fotostatica del contratto

  • art. 117 d.lgs. 385/1993

    richiamato nel motivo relativo alla validità delle pattuizioni contrattuali bancarie

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo al contraddittorio e alle produzioni documentali

  • art. 2558 c.c.

    richiamato per sostenere il subentro del cessionario del ramo d'azienda nei rapporti contrattuali, anche ai fini della clausola di foro

Massime di principio

  • In tema di competenza territoriale, quando l'eccezione sia fondata su una clausola contrattuale di deroga, il giudice deve decidere sulla base degli atti introduttivi e dei documenti prodotti, senza che la sola contestazione della parte contro cui l'eccezione è opposta impedisca la valutazione del documento che riproduce la clausola.
  • La clausola che individua il foro esclusivo nel luogo della sede di una delle parti non ha carattere fisso, ma va interpretata come rinvio mobile quando, per cessione d'azienda o di ramo d'azienda, subentri un diverso soggetto nella posizione contrattuale.
  • In presenza di subentro contrattuale a seguito di cessione aziendale, la clausola di foro esclusivo deve essere letta in modo da conservare l'originario equilibrio negoziale e la funzione pratica della pattuizione, potendo dunque riferirsi alla sede del contraente subentrato.
  • La modifica soggettiva di una parte contrattuale può far venire meno il collegamento territoriale originariamente posto a base della deroga convenzionale, sicché un'interpretazione statica della clausola non è coerente con la sua funzione.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteCompetenza
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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