Sentenza del 11/11/2021 n. 33284 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia relativa alla sospensione del rimborso IVA relativo all'anno 2003 richiesto da SAO: l'Agenzia aveva sospeso il rimborso motivando la misura con la pendenza di processi tributari e con il rischio di danno erariale connesso al fatto che il committente (Consorzio Napoli 3) aveva detratto l'IVA oggetto del rimborso e aveva chiesto note di accredito; la contribuente sosteneva l'illegittimità della sospensione per carenza motivazionale e per l'erroneo riferimento normativo; in primo grado la CTP aveva accolto il ricorso di SAO, la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo la difesa sul rischio di perdita come nuova e inammissibile e rilevando carenze motivazionali del provvedimento di sospensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso dell'Agenzia (principalmente per aver errato la CTR nel ritenere preclusa la difesa basata sul pericolo di danno erariale e per aver considerato infondata la sospensione), ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, decidendo nel merito ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente (ossia ha confermato la legittimità della sospensione del rimborso). Il motivo incidentale della contribuente è stato respinto. Le spese del processo sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2
Regola la preclusione delle nuove eccezioni in appello; la CTR ha invocato tale preclusione ma la Cassazione ha ritenuto che, ove rilevino profili di diritto dell'Unione europea, la preclusione non possa impedire l'esame della questione e va contemperata con il dovere di conformarsi al diritto comunitario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. g) e art. 21, comma 1
Norme processuali che regolano motivi di impugnazione e decisione; la CTR ha valutato l'infondatezza della difesa dell'Agenzia, decisione riformata dalla Cassazione in relazione all'ammissibilità e al merito della questione sul rischio di danno erariale.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23
Norma richiamata come base normativa più appropriata per giustificare misure cautelari o sospensive in materia tributaria rispetto al richiamo generico al R.D. 2440/1923; la CTR e la Corte richiamano la necessità di fondare la sospensione su disposizioni più specifiche.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48-bis
Disposizione che disciplina misure cautelari e iscrizioni a ruolo provvisorie; la decisione sottolinea la distinta funzione tra sospensione del rimborso e iscrizione a ruolo provvisoria, con ambiti applicativi diversi.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis
Norma rilevante in materia di IVA e procedure di rimborso; indicata come una delle disposizioni specifiche a cui ricondurre la disciplina della sospensione del rimborso IVA.
R.D. n. 2440 del 1923, art. 69
Richiamato dalla CTR come norma generale ma la Corte osserva che per la sospensione del rimborso occorrono norme più specifiche; dunque l'uso del R.D. non è idoneo a giustificare la sospensione rispetto alle norme più recenti e specifiche.
Codice Civile, artt. 2033 e 2697
Art. 2033 (indebito oggettivo) e art. 2697 (onere della prova): richiamati in relazione alla natura dell'azione e all'onere probatorio; la Corte sottolinea che il contribuente non ha assolto l'onere di provare l'inesistenza del rischio di perdita per l'Erario.
Codice di Procedura Civile, artt. 36, comma 2 n.4 e art. 384
Art. 36 richiamato nel ricorso incidentale per vizio di motivazione; art. 384 (potere della Cassazione di correggere motivazione) è stato utilizzato per integrare e motivare la decisione quando la soluzione giuridica era corretta e non richiedeva nuovi accertamenti di fatto.
Costituzione, art. 111, comma 2
Richiamato per giustificare l'esercizio della funzione nomofilattica della Corte e per l'esigenza di economia processuale e ragionevole durata del processo nell'ambito dell'intervento della Cassazione.
Massime di principio
- La sospensione di un rimborso IVA è legittima se sussiste un concreto rischio di perdita di gettito per l'Erario; il contribuente che chiede il rimborso deve provare che tale rischio è inesistente (ad es. dimostrando che il cessionario/non ha detratto l'IVA o ha emesso la nota di accredito).
- Le eccezioni o difese sollevate per la prima volta in appello non possono essere automaticamente precluse quando la loro valutazione sia necessaria per l'applicazione del diritto dell'Unione europea; il giudice nazionale deve disapplicare regole processuali interne incompatibili con il diritto comunitario.
- Una dichiarazione amministrativa che attesti l'esistenza di un credito di rimborso non consegue automaticamente all'esclusione della giurisdizione tributaria né produce effetto confessorio tali da impedire misure cautelari, a meno che non ci sia un riconoscimento formale del diritto e del quantum (riconoscimento pieno e definito).
- La sospensione del rimborso e l'iscrizione a ruolo provvisoria sono istituti distinti con finalità diverse: la prima è una misura cautelare sul pagamento, la seconda è strumentale all'esazione; la loro sovrapposizione non comporta automaticamente illegittimità della sospensione.
- In sede di cassazione, quando la questione di diritto è risolvibile senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può correggere o integrare la motivazione e decidere nel merito evitando rinvii inutili.
- Il giudizio del contribuente circa l'operatività del principio del legittimo affidamento rispetto ad atti o comunicazioni dell'Amministrazione richiede che l'atto abbia valore effettivamente vincolante e non sia solo un'attestazione formale; altrimenti non impedisce misure cautelari basate su rischi di perdita per l'Erario.
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