Sentenza del 22/04/2021 n. 2116 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Imu - Ici - Esenzione ex art. 7, co. 1, lett. i, del d.lgs. 04/1992 - Applicabilità in caso di utilizzo indiretto del bene - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione verteva sull'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992 quando l'immobile non è utilizzato direttamente dall'ente possessore ma è concesso in comodato gratuito a un altro ente non commerciale. Si doveva valutare se l'uso indiretto potesse rientrare nella previsione agevolativa e quali condizioni fossero richieste per riconoscere l'esenzione.
La decisione
La giurisprudenza ha affermato che l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) spetta anche quando l'immobile è concesso in comodato gratuito a un altro ente non commerciale, ma soltanto se ricorrono specifici presupposti: (i) il comodatario svolge attività meritorie previste dalla norma agevolativa; (ii) tale attività è strumentalmente collegata all'ente concedente e rientra nella stessa struttura/organizzazione; (iii) il rapporto di comodato è effettivo e gratuito e il reale utilizzo del bene corrisponde alla destinazione dichiarata. In mancanza di questi presupposti l'esenzione deve essere esclusa. La decisione interpreta restrittivamente i requisiti richiesti per l'applicazione dell'agevolazione, confermando l'orientamento di Cass. n. 25508/2015.
Norme richiamate
d.lgs. 04/1992 (n. 504), art. 7, comma 1, lett. i)
art. 7, comma 1, lett. i)
L'esenzione si applica non solo all'uso diretto da parte dell'ente possessore, ma anche all'uso indiretto tramite comodato a un ente non commerciale solo se il comodatario svolge attività meritorie, strumentalmente connesse e appartenenti alla stessa struttura del concedente.
d.lgs. 04/1992 (n. 504), art. 27
Norma di riferimento procedurale/tributaria richiamata nel quadro normativo della materia IMU/ICI; utilizzata come riferimento nella motivazione per l'applicazione delle disposizioni tributarie
Cass. civ., sez. trib., sent. n. 25508/2015
Giurisprudenza consolidata che conferma l'interpretazione secondo cui il comodato a favore di altro ente non commerciale può dar luogo all'esenzione solo se sussistono i requisiti di strumentalità, appartenenza alla stessa struttura e svolgimento di attività meritorie.
Massime di principio
- L'esenzione IMU/ICI prevista per gli immobili in uso a enti non commerciali può operare anche in presenza di un utilizzo indiretto (comodato), ma richiede che il comodatario sia un ente non commerciale che svolge attività meritorie previste dalla norma.
- Occorre verificare la reale natura dell'uso: la mera concessione gratuita non è sufficiente se il bene non è effettivamente impiegato per le attività meritorie e se non sussiste una relazione strumentale e organizzativa con l'ente concedente.
- La prova dei requisiti (gratuità del comodato, finalità non commerciale del comodatario, strumentalità e appartenenza alla stessa struttura) grava sul soggetto che invoca l'esenzione; documentazione contrattuale e elementi fattuali concreti sono decisivi.
- Se l'immobile è destinato a un'attività commerciale, a un utilizzo privato o a iniziative non riconducibili alle finalità meritorie previste dalla norma, l'esenzione deve essere esclusa.
- Nelle controversie con l'ente impositore è utile dimostrare: oggetto e durata del comodato, assenza di corrispettivi economici, natura non commerciale dell'attività svolta dal comodatario, collegamenti organizzativi funzionali tra concedente e comodatario.
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