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Sentenza

Sentenza del 02/08/2017 n. 19196 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva dedotto fiscalmente una sopravvenienza passiva di circa 2 milioni di euro, derivante dalla differenza tra il prezzo pagato per la cessione di un credito futuro relativo a un'indennità di espropriazione e l'importo effettivamente riscosso. L'Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità della perdita e, nell'avviso di accertamento, sosteneva inoltre che essa fosse stata imputata all'esercizio errato. La Commissione Tributaria Regionale aveva però ritenuto che la società non avesse mai sostenuto l'esborso e che la cessione del credito fosse sottoposta a una condizione sospensiva mai verificatasi. In Cassazione, la società ha denunciato, tra l'altro, l'omessa pronuncia su alcune eccezioni, la violazione del diritto al contraddittorio, la pronuncia ultra petita e la violazione delle norme sulla competenza temporale e sulla deducibilità delle componenti negative.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale avesse deciso sulla base di un fatto nuovo e mai contestato dall'Agenzia delle Entrate: la presunta inesistenza o fittizietà della cessione del credito. L'avviso di accertamento, infatti, dava per acquisito il credito e contestava la deduzione sotto altri profili. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio a una diversa composizione della Commissione Tributaria Regionale di Roma, anche per la liquidazione delle spese. Gli altri motivi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili. Il rinvio non comporta la vittoria definitiva sulla deducibilità della perdita, ma impone un nuovo esame entro i limiti della contestazione contenuta nell'avviso di accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di legge e alla nullità della sentenza o del procedimento.

  • Art. 97 Cost.

    È stato invocato dalla contribuente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione finanziaria, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000

    Prevede il termine dilatorio tra la consegna del processo verbale di constatazione e la notifica dell'avviso di accertamento. La violazione del termine può determinare la nullità dell'avviso, mentre la mera divergenza tra i rilievi del verbale e quelli dell'avviso non comporta automaticamente nullità.

  • Articoli 83, 101, 109, commi 1 e 9, D.P.R. n. 917 del 1986

    Riguardano la determinazione del reddito d'impresa, la deducibilità delle componenti negative e il principio di competenza. La Corte non li ha esaminati nel merito perché la sentenza impugnata non aveva deciso effettivamente sulla corretta imputazione temporale della perdita.

  • Articoli 110, comma 8, e 163, D.P.R. n. 917 del 1986

    Sono stati richiamati dalla contribuente per sostenere la necessità di considerare gli effetti fiscali complessivi e di evitare una doppia imposizione. Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché rivolto sostanzialmente contro l'avviso di accertamento e non contro la sentenza d'appello.

  • Art. 360 c.p.c. e principio di corrispondenza tra contestazione amministrativa e decisione giudiziale

    Il giudice tributario non può fondare la decisione su fatti costitutivi della pretesa fiscale diversi da quelli indicati nell'avviso di accertamento. Una motivazione basata sull'inesistenza del credito, quando l'Amministrazione aveva contestato soltanto la deducibilità o l'imputazione temporale della perdita, determina una pronuncia ultra petita.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sentenza deve rimanere entro i limiti dei fatti e delle ragioni posti dall'Amministrazione a fondamento dell'avviso di accertamento; il giudice non può introdurre autonomamente una contestazione nuova e più radicale.
  • La divergenza tra processo verbale di constatazione e avviso di accertamento non rende automaticamente nullo l'avviso, purché siano rispettate le garanzie procedimentali previste dalla legge, incluso il termine dilatorio quando applicabile.
  • L'omessa pronuncia su un'eccezione può essere solo apparente: se la decisione di merito è logicamente incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione, questa può ritenersi implicitamente rigettata.
  • Per contestare in Cassazione una sentenza occorre dimostrare un errore effettivamente contenuto nella decisione impugnata; non è sufficiente censurare direttamente l'avviso di accertamento o una statuizione che la sentenza non contiene.
  • La cassazione con rinvio per ultrapetizione non equivale alla definitiva riconoscibilità della deduzione fiscale: il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia sulla base delle contestazioni originariamente formulate dall'Amministrazione.

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