Cassazione Civile, Sentenza n. 37420/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento TARSU (periodo 2007-2012) relativi all'immobile sito in Via Vico 111. La contribuente sosteneva di essere esente dal tributo avendo ceduto l'immobile in affitto (contratto di affitto d'azienda del 2/5/2000 con rilascio il 5/4/2013) e rilevava che l'affittuaria (G.S.T. Sas Casa Vacanze Le Rose) risultava iscritta nei ruoli TARSU per l'intera superficie e periodo, per cui si sarebbe configurato un doppio addebito. Il Comune deduceva l'errata valutazione della CTR in quanto il giudice del merito non avrebbe considerato gli obblighi formali di denuncia previsti dagli artt. 64 e 73 del d.lgs. n. 507/1993, la persistenza della sede legale e domicilio fiscale della società nell'immobile e la circostanza che la cessione non era esclusiva (più soggetti avrebbero continuato ad avere la disponibilità), come documentato dalla variazione ruolo del 11/9/2002.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ha cassato la sentenza della CTR Campania e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della contribuente. In sostanza la pronuncia di appello che aveva escluso la debenza del tributo è stata annullata e confermata la responsabilità tributaria della contribuente per il periodo contestato. Le spese dei gradi di merito sono compensate; le spese di legittimità vengono liquidate e gravano sulla parte soccombente (liquidate in euro 3.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi e oneri di legge).
Norme richiamate
d.lgs. n. 507/1993 art. 64
L'art. 64, quarto comma, va interpretato nel senso che l'omissione della denuncia di cessazione non esclude automaticamente l'esonero dal pagamento per gli anni successivi se sussiste una denuncia tardiva con prova di non occupazione oppure se risulta che il nuovo occupante ha adempiuto al pagamento e risulta iscritto a ruolo.
d.lgs. n. 507/1993 art. 73
Regola i poteri di accesso e di controllo dell'amministrazione; l'accertamento presuntivo senza idonei accertamenti può essere critico, ma la mancata denuncia formale del contribuente permane rilevante se non è dimostrata efficacemente la perdita della disponibilità.
d.lgs. n. 507/1993 art. 75
Fissa termini e condizioni per la possibile efficacia delle denunce tardive (es. termine di sei mesi dall'iscrizione a ruolo) a fini di esonero per gli anni successivi.
c.p.c. art. 360
Fondamento dei motivi di cassazione per erronea interpretazione e applicazione della normativa tributaria e per violazione di norme di diritto nella motivazione della sentenza impugnata.
c.p.c. art. 115
Richiamato in relazione ai poteri istruttori e all'onere della prova tra le parti nel corso del procedimento tributario.
Giurisprudenza
Cass. n. 13296/2013; Cass. n. 24577/2015
La Corte ha richiamato precedenti secondo cui l'assenza di denuncia di cessazione non preclude l'esonero se il contribuente dimostra con prova adeguata la cessazione o se il nuovo occupante ha pagato e risulta iscritto a ruolo.
Massime di principio
- La semplice omissione della denuncia di cessazione non determina automaticamente l'obbligo di pagamento per gli anni successivi: il contribuente può essere esonerato se fornisce prova convincente di non aver più detenuto l'immobile o se risulta che il nuovo occupante ha effettivamente assolto il tributo e risulta iscritto a ruolo.
- Gli adempimenti formali (denuncia di variazione/cessazione) sono rilevanti: la mancata comunicazione può aggravare la posizione del precedente titolare, soprattutto se questi ha mantenuto la sede legale o il domicilio fiscale nell'immobile.
- L'onere della prova circa la reale disponibilità dell'immobile grava sulla parte che invoca l'esonero: occorre documentazione chiara (contratti, registrazioni nei ruoli, pagamenti del nuovo occupante) per dimostrare la perdita di disponibilità.
- La presenza di più soggetti che mantengono la materiale disponibilità dell'immobile o di variazioni nei ruoli a favore di terzi può giustificare l'addebito del tributo al soggetto formale che non ha provato la cessazione effettiva.
- Gli accertamenti comunali devono tenere conto delle iscrizioni a ruolo e dei pagamenti del nuovo occupante per evitare il rischio di doppia imposizione; tuttavia la documentazione delle iscrizioni e dei pagamenti deve essere resa disponibile e valutata nel procedimento.
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