Sentenza del 29/01/2019 n. 170 - Comm. Trib. Prov. Torino
Imposte e tasse in genere - Solidarietà tributaria - Società di persone - Preventiva escussione - Obbligo - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha riconosciuto che il socio accomandatario è coobbligato solidale per i debiti societari, ma ha anche affermato il suo diritto a pretendere che, prima di agire esecutivamente nei suoi confronti, venga escusso il patrimonio della società. Pertanto, l'eccezione di preventiva escussione è stata ritenuta legittimamente formulabile in relazione all'atto impugnato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la possibilità di procedere nei suoi confronti senza la preventiva escussione del patrimonio sociale. In quanto socio accomandatario, egli risponde solidalmente delle obbligazioni della società, ma beneficia del diritto di preventiva escussione previsto per le società di persone. L'eccezione è stata ritenuta ammissibile perché l'atto impugnato non aveva una funzione esclusivamente accertativa del credito, ma presentava anche una natura esecutiva, seppure parziale.
Norme richiamate
Art. 2304 c.c.
I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.
La responsabilità del socio per i debiti sociali opera in via solidale, ma il creditore deve preventivamente tentare di soddisfarsi sul patrimonio della società.
Art. 2315 c.c.
La disciplina della società in nome collettivo, compresa la preventiva escussione del patrimonio sociale prevista dall'art. 2304 c.c., si applica alla società in accomandita semplice per quanto compatibile.
Massime di principio
- Il socio accomandatario risponde personalmente e solidalmente delle obbligazioni della società, ma conserva il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.
- Quando l'atto dell'amministrazione ha anche contenuto esecutivo o pre-esecutivo, il socio può far valere la mancata preventiva escussione, nonostante la sua responsabilità solidale.
- La responsabilità solidale del socio non elimina automaticamente l'obbligo del creditore di agire prima contro la società: occorre distinguere tra semplice accertamento del debito e concreta attività di riscossione.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare la natura effettiva dell'atto impugnato e documentare l'esistenza di beni o risorse sociali aggredibili prima di procedere contro il socio.
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