Sentenza del 21/07/2017 n. 36050 - Corte di Cassazione
Violazioni e sanzioni - sanzione penale - Art. 10 bis e 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000 - Omesso versamento IVA e ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti - Situazione di difficoltà finanziaria dell'imprenditore - Forza maggiore - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva che gli omessi versamenti fossero dovuti a una grave crisi finanziaria della società e che tale situazione escludesse il dolo o integrasse la forza maggiore ai sensi degli artt. 45 e 54 c.p. Deduceva inoltre di essersi attivato per superare la crisi mediante finanziamenti garantiti da beni personali, richiesta di rateizzazione, rinuncia al compenso, piano di ristrutturazione e concordato preventivo. Contestava anche la sussistenza del reato relativo alle ritenute, negando l'avvenuto pagamento delle retribuzioni, e lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per i capi relativi all'omesso versamento delle ritenute e dell'IVA di maggiore importo, ritenendo sussistente il dolo generico: la consapevole destinazione delle liquidità disponibili ad altri pagamenti, anche aziendali, non esclude la responsabilità. La difficoltà finanziaria, anche se dimostrata, non costituisce di per sé forza maggiore. La Corte ha invece annullato senza rinvio la condanna relativa all'omesso versamento di IVA pari a 76.533 euro, perché, in applicazione della disciplina più favorevole sopravvenuta e del principio del favor rei, l'importo era inferiore alla nuova soglia penale di 250.000 euro. È stata eliminata la pena di dieci mesi relativa a tale capo; la condanna è rimasta ferma per il resto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis
Punisce l'omesso versamento delle ritenute certificate entro il termine previsto dalla legge. Nel caso concreto il reato è stato ritenuto sussistente, poiché l'imputato aveva incluso le somme nella domanda di concordato preventivo.
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter
"È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a Euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta"
La soglia quantitativa è elemento costitutivo del reato. La versione più favorevole, che ha elevato la soglia a 250.000 euro, si applica retroattivamente ai fatti precedenti in forza del principio del favor rei.
Codice penale, art. 2, comma 4
Impone l'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole, consentendo di applicare la nuova soglia di punibilità anche a fatti commessi prima della riforma.
Codice penale, artt. 45 e 54
La situazione di difficoltà economica dell'imprenditore non è stata ritenuta né caso fortuito o forza maggiore né stato di necessità, poiché la crisi finanziaria non rendeva assolutamente impossibile il pagamento e non escludeva la consapevole scelta di destinare le risorse ad altri fini.
Costituzione, art. 136, come applicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2014
La declaratoria di illegittimità costituzionale della precedente soglia dell'art. 10-ter ha inciso sulla punibilità degli omessi versamenti IVA relativi ai periodi interessati, quando l'importo non superava la soglia allora ritenuta costituzionalmente illegittima.
Massime di principio
- La mera crisi di liquidità, anche documentata, normalmente non esclude la responsabilità penale per omesso versamento di IVA o ritenute: occorre dimostrare un'impossibilità assoluta e non semplicemente una difficoltà economica.
- Il dolo generico può sussistere anche quando l'imprenditore utilizza le risorse per pagare dipendenti, fornitori o altri debiti aziendali: la destinazione alternativa della liquidità può evidenziare la consapevole scelta di non adempiere verso l'Erario.
- Le iniziative di risanamento, come finanziamenti, rateizzazioni, concordato o rinuncia al compenso, non sono automaticamente esimenti; assumono rilievo solo se dimostrano concretamente l'impossibilità non colpevole di pagare e l'assenza di liquidità utilizzabile.
- Per i reati tributari fondati su una soglia quantitativa, la soglia è parte integrante del reato. Se una riforma innalza la soglia, la disciplina più favorevole può applicarsi retroattivamente e determinare l'insussistenza del reato.
- In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti: il controllo riguarda soprattutto la correttezza giuridica, la logicità e la completezza della motivazione della sentenza di merito.
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