Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13296/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha dichiarato la rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta dal suo legale rappresentante e notificata alla controricorrente; tale richiesta di estinzione è stata ribadita con memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. del 13 febbraio 2023. La questione principale era se la rinuncia al ricorso produca l'estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione della controparte e se ciò possa dar luogo all'applicazione della misura di cui all'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. (richiamando l'art. 391 c.p.c. in esito), ritenendo valida la rinuncia sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente e precisando che tale rinuncia produce l'effetto di estinguere il processo anche senza l'accettazione della controricorrente, conformemente alla giurisprudenza citata. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti costituite, rilevando la mancata opposizione dell'Agenzia alla richiesta di rinuncia. La Corte ha escluso l'applicabilità delle condizioni previste dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché si tratta di una misura eccezionale e sanzionatoria che non può essere estesa alla fattispecie della semplice rinuncia e conseguente estinzione del processo.

Norme richiamate

  • art. 390 cod. proc. civ.

    Base normativa per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso; la Corte applica l'articolo per porre fine al processo.

  • art. 391 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla declaratoria di estinzione del procedimento; utilizzato per gli effetti formali della decisione.

  • art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ.

    La memoria ex art. 380-bis.1 è stata utilizzata dalla ricorrente per ribadire la richiesta di rinuncia/estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude l'applicabilità di questa disposizione (misura eccezionale sanzionatoria) alla fattispecie della rinuncia al giudizio e della sua estinzione, per ragioni di stretta interpretazione.

  • Cass., Sez. VI-Lav., 26 febbraio 2015, n. 3971

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte.

  • Cass., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 10140

    Ulteriore precedente che conferma l'efficacia estintiva della rinuncia in mancanza di accettazione della controparte.

  • Cass., Sez. U.civ., 30 novembre 2021, n. 3755

    Decisione della Corte di legittimità che riassume e conferma il principio della rinuncia estintiva senza carattere 'accettizio'.

  • Cass. 9 luglio 2020, n. 14641; Cass. 8 maggio 2018, n. 25485; Cass. 27 luglio 2015, n. 23151

    Giurisprudenza citata a sostegno della tesi che l'art. 13 DPR 115/2002 non è applicabile alla fattispecie della rinuncia e dell'estinzione del processo.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente dichiarata e notificata, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. anche in assenza di accettazione formale da parte della controparte.
  • La rinuncia non ha natura 'accettizia': la mancata accettazione della controparte non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e l'estinzione del giudizio.
  • Le spese processuali possono essere compensate quando la controparte non si oppone alla richiesta di rinuncia; l'assenza di opposizione può giustificare la compensazione delle spese.
  • Le misure eccezionali o sanzionatorie previste da norme amministrative (es. art. 13 d.P.R. n. 115/2002) non si applicano automaticamente alla fattispecie della rinuncia e della conseguente estinzione del processo: tali norme vanno interpretate restrittivamente.
  • È consigliabile che la dichiarazione di rinuncia sia formalmente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e notificata alla controparte per assicurarne l'effetto estintivo e la certezza processuale.
  • In situazioni analoghe verificare sempre la giurisprudenza di legittimità aggiornata, poiché il principio dell'efficacia estintiva della rinuncia è consolidato ma applicazioni pratiche (onere di comunicazione, effetti sulle spese) possono variare in concreto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.