Sentenza n. 1491/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento e la declaratoria dell’illegittimità del diniego espresso apposto in data 20 ottobre 2025 sull’istanza di accesso documentale acquisita al protocollo/Pm n.-OMISSIS-, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/1990 e dell’art. 32 della l.reg. n. 7/2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego espresso di accesso alle immagini di videosorveglianza relative a un sinistro stradale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato ai sensi dell'art. 116 c.p.a. il diniego espresso del Comune, chiedendo copia delle immagini di videosorveglianza relative a un sinistro stradale nel quale era stato coinvolto e rispetto al quale l'amministrazione lo aveva ritenuto unico responsabile. Il diniego era motivato con il richiamo alla normativa in materia di protezione dei dati personali, costituita dal d.lgs. 196/2003 e dal regolamento (UE) 2016/679. Il Comune ha inoltre dedotto in giudizio che l'istanza era stata presentata esclusivamente dal perito assicurativo del ricorrente, senza la sottoscrizione dell'interessato e senza documento d'identità, procura speciale o delega formale. Il ricorrente ha contestato l'integrazione postuma della motivazione e ha sostenuto che il perito fosse munito di una delega già rilasciata il 15 settembre 2025, allegata a una precedente istanza relativa al rapporto redatto dalla polizia municipale sul medesimo incidente.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha respinto l'eccezione relativa all'integrazione postuma della motivazione, rilevando che il divieto non è assoluto e può essere superato, in particolare, per atti vincolati riconducibili all'art. 21-octies della l. 241/1990. Ha inoltre precisato che il giudizio in materia di accesso è diretto ad accertare la sussistenza del diritto dell'istante a ottenere i documenti e che il giudice deve verificare autonomamente i presupposti della pretesa ostensiva, anche a prescindere dalle argomentazioni formulate dall'amministrazione. Nel merito, ha ritenuto inammissibile l'istanza del 16 ottobre 2025 perché priva della sottoscrizione del ricorrente e non accompagnata da procura speciale o delega formale. La precedente delega conferita al perito assicurativo è stata ritenuta generica e riferita alla definizione della controversia e al rilascio del rapporto della polizia municipale; essa non poteva estendersi all'accesso, con implicazioni di riservatezza, alle immagini di videosorveglianza. Per tale specifica attività era necessaria una procura speciale. Spese di lite compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplinano il diritto di accesso documentale; l'istanza deve provenire dall'interessato o da un rappresentante munito di idonea procura o delega.
art. 25 l. 241/1990
Costituisce il parametro per l'accertamento giudiziale della sussistenza dei presupposti della pretesa ostensiva.
art. 116 c.p.a.
Prevede il rito per la tutela giurisdizionale in materia di accesso ai documenti amministrativi.
art. 21-octies l. 241/1990
È richiamato per affermare che il divieto di integrazione postuma della motivazione non ha carattere assoluto, soprattutto in relazione ad atti vincolati.
art. 32 l.reg. n. 7/2019
È indicato quale ulteriore base normativa dell'istanza di accesso, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
d.lgs. 196/2003
La normativa sulla protezione dei dati personali è stata richiamata dall'amministrazione nel diniego e dal giudice per evidenziare i profili di riservatezza connessi all'accesso alle immagini di videosorveglianza.
regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale normativa in materia di protezione dei dati personali e riservatezza.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso il giudice deve verificare autonomamente la sussistenza dei presupposti del diritto di accesso, anche a prescindere dalle argomentazioni inizialmente formulate dall'amministrazione nel diniego.
- Un'istanza di accesso documentale presentata da un rappresentante è inammissibile se priva della sottoscrizione dell'interessato e di una procura speciale o delega formale idonea a conferire il potere di presentarla.
- Una delega generale conferita a un perito assicurativo per la definizione di una controversia e per il trattamento dei dati personali non comprende, in assenza di un conferimento specifico, il potere di chiedere l'accesso a immagini di videosorveglianza detenute dalla pubblica amministrazione.
- Quando l'accesso riguarda immagini di videosorveglianza e comporta specifici profili di riservatezza, la rappresentanza dell'interessato deve risultare da una procura speciale riferita anche a tale attività.
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