Cassazione Penale, Ordinanza n. 36404/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma che ne aveva affermato la responsabilità per estorsione. Ha dedotto: l’erronea applicazione degli artt. 629 e 640 c.p. e vizi motivazionali sull’individuazione del male futuro, del male ingiusto e del male minacciato, sulla signoria dell’agente sulla prospettazione del male e sulla resistibilità della condotta; la nullità per difetto di correlazione tra accusa e sentenza; carenze motivazionali e travisamento della prova quanto alla consapevolezza dell’imputato del contenuto delle conversazioni tra la persona offesa e i compartecipi; la diversa qualificazione giuridica del medesimo reato plurisoggettivo e il principio di responsabilità personale; la mancata applicazione dell’art. 116, comma 2, c.p.; il diniego delle attenuanti generiche. Con un motivo aggiunto ha lamentato, ancora in relazione agli artt. 629 e 640 c.p., l’erronea valutazione del pericolo immaginario prospettato alla persona offesa e la mancata applicazione del criterio cosiddetto oggettivo. La difesa ha inoltre chiesto la rimessione degli atti al Presidente della Corte per l’assegnazione a una sezione ordinaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto aspecifici e reiterativi i motivi, poiché riproponevano questioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’appello, la cui motivazione aveva adeguatamente ricostruito la coartazione della volontà della vittima e la provenienza dall’imputato del male prospettato, confermando la qualificazione dei fatti come estorsione anziché truffa aggravata. La censura sull’art. 116, comma 2, c.p. è stata dichiarata non consentita in Cassazione perché non proposta con l’appello; quella sulle attenuanti generiche è stata ritenuta diretta a ottenere una nuova valutazione di fatto, a fronte di motivazione congrua fondata sulla gravità della condotta, sui precedenti penali e sull’assenza di elementi favorevoli. L’inammissibilità si è estesa anche ai motivi aggiunti, non potendo questi sanare il vizio dell’impugnazione originaria. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
integra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, la minaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico è l'effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell'agente, quanto che questa rappresentazione sia percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa, ancorché in contrasto con la realtà, a lei ignota
La minaccia di un male può integrare estorsione anche se il male è immaginario, purché la vittima lo percepisca come serio ed effettivo e la prospettazione produca un effetto coercitivo. È rilevante che il male sia presentato come realizzabile dall’agente, direttamente o indirettamente.
ricorrendo, invece, la truffa cd. vessatoria nel caso in cui la vittima si determina a compiere l'atto dispositivo, per sé pregiudizievole, in conseguenza di un inganno causativo dell'erroneo timore di subire un male non proveniente dall'agente o dell'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità, prospettato come non promanante dal predetto
La truffa vessatoria si distingue dall’estorsione perché l’atto dispositivo è determinato dall’inganno circa un male che non proviene dall’agente, oppure circa un ordine dell’autorità che l’agente fa apparire come non proveniente da sé. Se invece il male è prospettato come dipendente dall’agente, può ricorrere l’estorsione.
il motivo indicato al punto 2.3), con il quale si lamenta la mancata applicazione della disciplina del concorso anomalo, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello
La doglianza relativa alla mancata applicazione della disciplina del concorso anomalo non può essere proposta per la prima volta in Cassazione: deve essere stata previamente dedotta con l’appello.
il motivo indicato al punto 2.3), con il quale si lamenta la mancata applicazione della disciplina del concorso anomalo, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
È inammissibile in sede di legittimità la censura che introduce una questione non proposta con l’impugnazione di merito.
la motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione
La valutazione sulle attenuanti generiche è un giudizio di fatto non sindacabile in Cassazione quando la motivazione è non contraddittoria e indica gli elementi rilevanti, anche mediante richiamo, tra quelli previsti dall’art. 133 c.p.
si chiede che gli atti vengano rimessi, ex art. 610 cod. proc. pen., al Presidente della Corte per una assegnazione a sezione ordinaria
La disposizione è richiamata nel testo quale base della richiesta difensiva di rimessione degli atti per l’assegnazione a una sezione ordinaria; la Corte non sviluppa un’autonoma interpretazione della norma.
Massime di principio
- Integra estorsione, e non truffa aggravata, la minaccia di un male reale o immaginario quando la vittima la percepisce come seria ed effettiva e, per effetto della coartazione, compie l’atto dispositivo; non è necessario che il male possa concretamente realizzarsi, purché sia presentato come proveniente dall’agente o dipendente dalla sua volontà.
- Ricorre invece la truffa vessatoria quando l’atto dispositivo è determinato dall’inganno circa il timore di un male non proveniente dall’agente o circa l’esecuzione di un ordine dell’autorità che l’agente rappresenta come estraneo a sé.
- Non è consentito introdurre per la prima volta in Cassazione la censura relativa alla mancata applicazione della disciplina del concorso anomalo, se la questione non è stata proposta con l’appello.
- Il diniego delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto non sindacabile in Cassazione se sorretto da motivazione non contraddittoria che individua gli elementi rilevanti ai sensi dell’art. 133 c.p.
- L’inammissibilità dell’impugnazione originaria non può essere sanata mediante motivi aggiunti tardivi e si estende anche a questi ultimi.
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