Ordinanza n. 939/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione del Direttore Generale della Previdenza Militare e della Leva – -OMISSIS-–7^ -OMISSIS-– 1^ Sezione del Ministero della Difesa - Posizione (n. -OMISSIS-) del 28 febbraio 2023 recante rigetto dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio, per diverse infermità, presentata in data -OMISSIS- in relazione alla disposizione dall'art. 6 del d.l..n. 201/2011, come modificato con legge n. 214/2011; - della nota di trasmissione della determinazione negativa in data 3. Marzo 2023; - nonché di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infra-procedimentale, e comunque connesso a quello impugnato anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di varie infermità, connesso al transito dell'interessato nei ruoli civili del Ministero della Difesa
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui l'Amministrazione ha respinto l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ritenendo che il precedente transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa lo avesse fatto venir meno dalla categoria del personale del comparto difesa beneficiaria della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 6 del d.l. n. 201/2011. Con unico motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.l. n. 201/2011, in combinato disposto con l'art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta, irragionevolezza, violazione delle norme sul giusto procedimento, disparità di trattamento e illegittimità derivata, sostenendo che le patologie erano insorte durante il precedente rapporto di impiego militare. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha depositato una relazione richiamando l'orientamento secondo cui la clausola di salvaguardia deve essere interpretata in relazione al periodo in cui i fatti di servizio si sono verificati e non può essere esclusa per il solo transito nei ruoli civili; ha inoltre comunicato di avere annullato in autotutela il diniego e di avere riavviato l'istruttoria medico-legale sull'istanza.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito la domanda di annullamento. Ha preso atto dell'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato e della prosecuzione dell'istruttoria amministrativa, rilevando che tali circostanze potrebbero determinare la cessazione della materia del contendere, ma che il difensore del ricorrente non aveva ancora interloquito sul punto. Ha quindi disposto l'acquisizione, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, di note e chiarimenti delle parti: al ricorrente è stato chiesto di esprimersi sull'eventuale cessazione della materia del contendere; all'Amministrazione di chiarire lo stato attuale dell'istruttoria. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 2 dicembre 2026. Nessuna decisione definitiva è stata assunta sull'illegittimità del diniego, sulla cessazione della materia del contendere o sulle spese.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/2011
sono stati abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico
Secondo l'orientamento richiamato nell'ordinanza, la clausola di salvaguardia deve essere interpretata ragionevolmente considerando il comparto cui l'interessato apparteneva nel periodo cui si riferiscono i fatti di servizio; il mero transito nei ruoli civili non è di per sé ostativo al riconoscimento.
art. 169 d.P.R. n. 1092/1973
È stato invocato dal ricorrente in combinato disposto con l'art. 6 del d.l. n. 201/2011, ma l'ordinanza non ne definisce autonomamente la portata.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
L'Amministrazione ha dichiarato di avere utilizzato l'annullamento d'ufficio per eliminare in autotutela il diniego impugnato e riavviare l'istruttoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È stato richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato in materia di tutela dei dati relativi alla salute e di oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
È stato richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia dell'art. 6 del d.l. n. 201/2011, la riconducibilità dell'interessato al personale dei comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico deve essere valutata con riferimento al periodo in cui si sono verificati i fatti di servizio posti a fondamento dell'infermità, non essendo di per sé ostativo il successivo transito nei ruoli civili dell'amministrazione.
- Quando l'amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e riavvia l'istruttoria sulla medesima istanza, il giudice, prima di dichiarare la cessazione della materia del contendere o adottare altra decisione processuale, può acquisire le valutazioni del ricorrente e chiarimenti sull'effettivo stato del nuovo procedimento.
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