Cassazione Civile, Ordinanza n. 03611/2026 del 17/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un provvedimento di dilazione di pagamento e di alcuni estratti di ruolo. In appello, la decisione di primo/secondo grado era stata riformata con declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione degli artt. 40 ss. del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 305 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudizio avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per la precedente dichiarazione di interruzione del 21/10/2021 e per la mancata riassunzione nel termine semestrale. La Corte ha tuttavia rilevato che il decreto di interruzione era stato emesso in assenza dei presupposti di legge, poiché la successione dell'agente della riscossione nei rapporti di Riscossione Sicilia S.p.A. non imponeva l'interruzione del processo; di conseguenza, la mancata riassunzione non poteva determinare estinzione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la censura sull'omessa declaratoria di estinzione, affermando che l'ordinanza di interruzione era stata pronunciata erroneamente, fuori dei casi previsti dalla legge, e quindi era nulla e implicitamente revocata quando il giudice di appello ha proseguito e deciso il merito della causa. La mancata riassunzione entro sei mesi è stata considerata irrilevante, perché il termine per la riassunzione opera solo se l'interruzione è legittima. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ex art. 96, comma 4, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
artt. 40 ss. d.lgs. 546/1992
Le norme sull'interruzione e sulla prosecuzione del processo tributario operano solo se ricorrono i presupposti legali della vicenda interruttiva; una dichiarazione di interruzione emessa senza tali presupposti è tamquam non esset ai fini dell'estinzione per mancata riassunzione.
art. 305 c.p.c.
Il termine perentorio per la riassunzione del processo interrotto rileva soltanto quando l'interruzione sia stata validamente dichiarata; se il provvedimento di interruzione è illegittimo, l'inosservanza del termine non produce estinzione.
art. 300 c.p.c.
È richiamato per escludere che, nel caso di specie, vi fosse un presupposto interruttivo idoneo a giustificare la sospensione o l'interruzione del processo.
art. 299 c.p.c.
La successione a titolo universale nel rapporto processuale non ha determinato, nella fattispecie, la necessità di interrompere il processo.
art. 177, secondo comma, c.p.c.
Il provvedimento dichiarativo di interruzione è modificabile e revocabile dal giudice che lo ha emesso.
art. 298 c.p.c.
Non è pertinente quando l'interruzione sia stata erroneamente dichiarata; in tal caso, la prosecuzione del processo nel contraddittorio non comporta nullità degli atti successivi.
art. 380-bis c.p.c.
È stato applicato il procedimento camerale accelerato e, poiché la decisione è stata conforme alla proposta, è stata richiamata la disciplina sanzionatoria conseguente.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
In caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato la condanna al pagamento di una somma equitativa in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dichiarato il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 76, comma 4, d.l. 25 maggio 2021, n. 73 conv. in l. 23 luglio 2021, n. 106
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione subentra a titolo universale, dal 1° ottobre 2021, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A.; tale successione non comporta interruzione del processo.
art. 1, comma 3, d.l. n. 193/2016
È richiamato come precedente assetto normativo della successione a titolo universale dell'agente della riscossione nei rapporti delle società del gruppo Equitalia.
Massime di principio
- La successione a titolo universale tra enti pubblici nell'attività di riscossione, quando avviene senza soluzione di continuità del munus publicum, non determina di regola l'interruzione del processo ai sensi degli artt. 299 e 300 c.p.c.
- Se l'ordinanza di interruzione è pronunciata fuori dei casi previsti dalla legge, essa è nulla e non fa decorrere validamente il termine perentorio per la riassunzione; la mancata riassunzione non comporta quindi estinzione del giudizio.
- La decisione del giudice di proseguire e definire la causa nel merito può implicare la revoca del precedente provvedimento di interruzione, senza necessità di una statuizione espressa.
- La prosecuzione del processo, iniziata su impulso di una parte e nel rispetto del contraddittorio, non è viziata dalla precedente e illegittima declaratoria di interruzione.
- Nel procedimento camerale accelerato ex art. 380-bis c.p.c., se il ricorso è deciso in conformità alla proposta, possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, comma 4, c.p.c.
- rami
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