Cassazione Civile, Ordinanza n. 15138/2025 del 06/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. di un accordo quadro del 30.10.2014, ma aveva dichiarato risolto per grave inadempimento il contratto di affitto del 22.12.2009, come modificato dalla scrittura del 2014, condannando le società affittuaria e subaffittuaria al pagamento di una somma a favore della controparte e dando atto del rilascio dell'immobile. Con il primo motivo le ricorrenti deducevano violazione degli artt. 115, 416 e 434 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su fatti non dedotti nei precedenti gradi di giudizio. Con il secondo motivo denunciavano violazione degli artt. 1362, 1363 e seguenti c.c. per errata interpretazione del regolamento contrattuale. Con il terzo motivo lamentavano violazione dell'art. 1458 c.c., comma 1, con riguardo agli effetti della risoluzione.
La decisione
Nel corso del giudizio di cassazione le parti hanno depositato un atto congiunto di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere definito bonariamente la controversia e di non avere più interesse alla prosecuzione del procedimento, chiedendo la declaratoria di estinzione con compensazione delle spese. La Corte ha rilevato la rinuncia sottoscritta dai difensori di tutte le parti e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione; ha inoltre osservato che, essendovi accettazione della rinuncia, non vi era luogo a provvedere sulle spese.
Norme richiamate
art. 1456 c.c.
Richiamato come base della domanda di risoluzione automatica dell'accordo quadro, poi rigettata in appello.
art. 1453 c.c.
Richiamato quale fondamento della declaratoria di risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento grave.
art. 1458 c.c.
Evocato nel terzo motivo di ricorso in relazione agli effetti della risoluzione del contratto.
art. 115 c.p.c.
Denunciata la violazione per asserito utilizzo di fatti non introdotti nel giudizio.
art. 416 c.p.c.
Denunciata la violazione in relazione alla prospettata introduzione di fatti estranei al thema decidendum.
art. 434 c.p.c.
Denunciata la violazione in relazione all'appello e ai limiti del devolutum.
art. 1362 c.c.
Richiamato per censurare l'interpretazione del contratto secondo i criteri ermeneutici letterali.
art. 1363 c.c.
Richiamato per censurare l'interpretazione complessiva e sistematica del contratto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato come base per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
Massime di principio
- La rinuncia congiunta al ricorso per cassazione, sottoscritta dai difensori delle parti, determina l'estinzione del giudizio quando sia accettata dalla controparte o comunque risulti il venir meno dell'interesse alla prosecuzione.
- In presenza di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, la Corte non deve pronunciare sulle spese di lite.
- Le censure relative a violazioni di norme processuali, ai criteri di interpretazione contrattuale e agli effetti della risoluzione restano assorbite quando il giudizio si estingue prima della decisione sul merito.
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