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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06016/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società poi fallita, con recupero a tassazione di costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini Ires e Irap e di Iva detratta in relazione a fatture emesse da un'altra società ritenute relative a operazioni non documentate. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma in appello la decisione era stata riformata con accoglimento del gravame dell'Ufficio. Nel corso del giudizio di appello la società era fallita, il processo era stato interrotto e poi riassunto dall'Agenzia delle entrate; tuttavia l'avviso di fissazione dell'udienza era stato comunicato soltanto al difensore della società costituita prima del fallimento e non al curatore. Il fallimento, costituitosi pochi giorni prima dell'udienza, aveva eccepito la tardività della riassunzione e soprattutto la nullità del procedimento per omessa comunicazione dell'avviso di trattazione al curatore, con lesione del contraddittorio e del diritto di difesa. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: nullità della sentenza per violazione delle norme sul processo tributario e sul fallimento, per avere la CTR deciso nel merito nonostante la mancata comunicazione al curatore dell'udienza; e nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, ritenendo che la CTR avesse confuso una contestazione di carenza documentale con una diversa contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la mancata comunicazione dell'avviso di trattazione al curatore, dopo l'interruzione del giudizio per fallimento, avesse determinato una nullità processuale rilevante nel caso concreto. Ha richiamato i principi sulla perdita della capacità processuale del fallito nei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, sulla legittimazione sostitutiva del curatore e sulla deducibilità della nullità per omessa comunicazione dell'udienza. Ha però chiarito che, nel caso specifico, la curatela si era tempestivamente attivata e aveva eccepito il vizio nella prima difesa utile, chiedendo il rinvio per articolare le difese; la CTR, invece, aveva deciso senza disporre il rinvio necessario, incorrendo in error in procedendo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 31 d.lgs. n. 546/1992

    almeno trenta giorni liberi prima

    l'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza o la sua comunicazione tardiva integra nullità del procedimento e della decisione per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme all'art. 31 per sostenere l'obbligo di comunicazione al curatore nel processo tributario dopo il fallimento.

  • art. 43 R.D. n. 267/1942

    la dichiarazione di fallimento trasferisce al curatore la legittimazione a far valere i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento e priva il fallito della capacità processuale, salvo inerzia del curatore.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa, lesi dalla mancata comunicazione dell'udienza al soggetto legittimato a stare in giudizio.

  • art. 24 Cost.

    invocato quale parametro del diritto di difesa, compromesso dalla mancata conoscenza dell'udienza da parte del curatore.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma processuale utilizzata per denunciare la nullità della sentenza per errori del procedimento e del contraddittorio.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    la nullità per omessa comunicazione può essere sanata solo se la parte raggiunge comunque lo scopo dell'atto, ad esempio comparendo all'udienza o depositando difese che rivelino la conoscenza della fissazione.

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    le nullità relative devono essere eccepite nella prima difesa utile, altrimenti restano sanate.

  • art. 161 c.p.c.

    la nullità della sentenza derivante dal vizio del procedimento si converte in motivo di impugnazione tempestiva.

  • art. 327 c.p.c.

    la nullità non fatta valere con impugnazione tempestiva non può più essere dedotta oltre i limiti dell'impugnazione tardiva previsti dalla norma.

  • art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel secondo motivo per la dedotta motivazione omessa o apparente della sentenza tributaria.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per censurare la carenza di motivazione del decisum.

  • art. 118 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro della sufficienza della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    invocato a presidio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nei gradi di merito in relazione alla legittimità dell'accertamento induttivo, ma non è il centro della decisione di legittimità.

  • art. 43 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    richiamato come disciplina sostanzialmente corrispondente alla regola fallimentare sulla legittimazione del curatore.

  • art. 46 l. fall.

    richiamato per l'eccezione relativa ai diritti strettamente personali del fallito.

  • art. 143 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    richiamato come norma corrispondente sulla legittimazione processuale nella nuova disciplina della crisi.

  • art. 44 l. fall.

    richiamato per distinguere l'inefficacia degli atti negoziali del fallito dal diverso problema della capacità processuale.

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per la regola di unitarietà decisionale e concentrazione soggettiva nel processo tributario.

  • art. 29 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per la concentrazione dei procedimenti aventi ad oggetto il medesimo atto impositivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, dopo la dichiarazione di fallimento di una parte, la legittimazione a stare in giudizio per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento spetta al curatore; il fallito conserva una legittimazione suppletiva solo se il curatore resti oggettivamente inerte rispetto alla controversia.
  • Se il curatore si attiva in giudizio sul medesimo rapporto d'imposta, la capacità processuale del fallito viene meno e il relativo difetto è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado.
  • L'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza nel processo tributario integra una nullità del procedimento e della decisione per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
  • La nullità derivante dalla mancata comunicazione dell'udienza è relativa e deve essere eccepita dalla parte interessata nella prima difesa utile; se conosciuta solo dopo, va fatta valere con tempestiva impugnazione della sentenza o nei limiti dell'impugnazione tardiva.
  • La nullità per omessa comunicazione può essere sanata solo se la parte raggiunge comunque lo scopo dell'atto, ad esempio comparendo all'udienza o depositando atti che dimostrino la conoscenza della data fissata.
  • Quando il curatore eccepisce tempestivamente la mancata comunicazione dell'udienza e chiede un rinvio per esercitare compiutamente le difese, il giudice non può decidere nel merito senza assicurare l'integrità del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento del passivo
RamiProcesso civileTributiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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