Sentenza n. 609/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento A) quanto al ricorso originario: - dell’ordinanza di demolizione del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, con cui è stata ingiunta ai ricorrenti la demolizione delle opere eseguite in assenza di titolo edilizio sul loro terreno, sito in -OMISSIS-, in Catasto al -OMISSIS-; B) quanto ai motivi aggiunti: del verbale di accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione prot. int. n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di ampliamenti edilizi, gazebo, piscina e ponte d'accesso realizzati senza titolo, nonché verbale di accertamento dell'inottemperanza con individuazione dell'area da acquisire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto che l'abitazione e il deposito sarebbero preesistenti al 1967; che il gazebo avrebbe natura pertinenziale e non richiederebbe permesso di costruire; che la piscina sarebbe in realtà una vasca di raccolta delle acque preesistente e asservita all'attività svolta sul fondo; che l'ordinanza avrebbe indicato senza adeguata motivazione l'area di 1.100 mq da acquisire e la sanzione pecuniaria conseguente all'inottemperanza. Con motivi aggiunti hanno censurato il verbale di accertamento dell'inottemperanza, lamentando l'assenza di motivazione sulla strumentalità e funzionalità dell'area ulteriore, l'omessa indicazione delle opere pubbliche da realizzare e la mancata esplicitazione dei criteri di calcolo e dei parametri urbanistici. È stata inoltre chiesta la sospensione della trattazione per impugnare il successivo diniego di accertamento di conformità ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha negato il rinvio della causa, rilevando che il nuovo diniego di accertamento di conformità riproduceva sostanzialmente un precedente diniego non impugnato, che l'istanza era stata presentata dopo il termine di novanta giorni e che, secondo l'Adunanza Plenaria n. 16/2023, alla scadenza infruttuosa del termine per demolire si produce ex lege l'acquisizione gratuita dell'immobile abusivo e dell'area di sedime, con conseguente difetto di legittimazione del privato a chiedere la sanatoria. Il rinvio avrebbe inoltre avuto carattere dilatorio e incompatibile con la ragionevole durata del processo; la nuova impugnazione restava comunque proponibile in autonomo giudizio. Ha dichiarato ammissibile l'intervento adesivo della proprietaria del fondo vicino, titolare di un interesse di fatto dipendente e collegato a quello del Comune, in quanto il rigetto del ricorso avrebbe potuto consentire l'esecuzione degli atti e la cessazione delle turbative alla proprietà vicina. Nel merito, ha ritenuto che la pluralità degli abusi dovesse essere valutata unitariamente, in ragione dell'impatto complessivo sul territorio. La preesistenza ante 1967 non è stata provata dai ricorrenti e, comunque, era irrilevante rispetto agli ampliamenti successivi, che avevano modificato sagoma, superfici e volumetrie e costituivano ristrutturazione edilizia pesante subordinata a permesso di costruire. Il gazebo, stabilmente infisso, di rilevanti dimensioni e generatore di nuovo volume e superficie, non era una pertinenza urbanistico-edilizia e richiedeva permesso di costruire; l'ordinanza ne aveva descritto adeguatamente caratteristiche e abusività. La piscina, per struttura, dimensioni e trasformazione durevole del territorio, non era una vasca aziendale né una pertinenza, ma una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire. Il titolo prodotto per un accesso carrabile riguardava altra particella e lavori diversi, sicché non incideva sull'abuso relativo al ponte d'accesso. Le censure sull'indicazione dell'area e della sanzione nell'ordinanza sono state respinte: la puntuale determinazione dell'area ulteriore e della sanzione appartiene alla successiva fase conseguente all'inottemperanza. Quanto al verbale, il TAR ha ritenuto congrua, sebbene sintetica, la motivazione, poiché richiamava l'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, individuava sedime e area ulteriore, rispettava il limite del decuplo, identificava catastalmente l'area e richiamava la planimetria catastale. L'area di 1.100 mq risultava proporzionata agli abusi e inferiore al limite massimo di legge. Non era necessario indicare le future opere pubbliche o destinazioni del bene, trattandosi di scelte successive e discrezionali; l'acquisizione ha primariamente funzione repressiva dell'inottemperanza. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre oneri in favore del Comune e in euro 1.500 oltre oneri in favore dell'interveniente.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'immobile abusivo e dell'area di sedime si produce come effetto automatico dell'inottemperanza all'ordine di demolizione; la puntuale individuazione dell'area ulteriore, entro il limite legale, deve essere effettuata nel successivo atto di acquisizione o di accertamento dell'inottemperanza. L'acquisizione ha funzione primariamente repressiva e non richiede l'indicazione delle future destinazioni del bene.
art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
Richiede il permesso di costruire per gli interventi di ristrutturazione edilizia che producano un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportino modifiche della volumetria complessiva, configurando la ristrutturazione edilizia pesante.
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001
La modifica della sagoma, dei prospetti, dell'altezza o del volume esclude la riconduzione dell'intervento alla ristrutturazione edilizia ordinaria e ne determina l'assimilazione, per le porzioni nuove, alla nuova costruzione.
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
La piscina costituisce una nuova costruzione, poiché comporta una trasformazione durevole e invasiva del territorio e svolge una funzione autonoma rispetto all'edificio principale.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
Il giudice rileva, senza decidere definitivamente la questione di applicabilità, che la norma potrebbe non essere riferibile a interventi realizzati in radicale assenza di titolo e con notevole cubatura aggiuntiva; il diniego successivo non giustificava comunque il rinvio richiesto.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio.
Il rinvio della trattazione è ammesso solo in presenza di casi eccezionali; la reiterazione di istanze di sanatoria sostanzialmente identiche e prive di concreta utilità non integra tale presupposto.
artt. 28 e 50 c.p.a.
L'intervento adesivo è ammissibile quando l'interventore è titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella della parte principale e mira a sostenere la legittimità dell'atto impugnato, traendone un vantaggio indiretto o riflesso.
Adunanza Plenaria n. 16/2023
Alla scadenza infruttuosa del termine di novanta giorni assegnato per demolire, l'acquisizione gratuita dell'immobile abusivo e del relativo terreno si verifica ex lege, quale effetto automatico e doveroso dell'inottemperanza.
Massime di principio
- Quando una stessa ordinanza reprime una pluralità di opere abusive realizzate sulla medesima area, la loro legittimità edilizia deve essere valutata unitariamente, considerando l'impatto complessivo sul territorio e non scomponendo atomisticamente i singoli interventi.
- La prova della preesistenza di un manufatto al 1967 grava sul privato che invoca il regime edilizio allora vigente e deve essere rigorosa, fondata su documentazione certa, univoca ed elementi oggettivi; ogni incertezza ricade sul privato.
- Gli ampliamenti che modificano sagoma, superfici e volumetria e rendono l'organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente costituiscono ristrutturazione edilizia pesante o nuova costruzione per le porzioni nuove e richiedono il permesso di costruire.
- In materia urbanistico-edilizia, la pertinenza è configurabile solo per opere accessorie di modesta entità, prive di autonoma funzione e non generatrici di nuovo volume o di una significativa trasformazione territoriale; un gazebo stabilmente infisso e di rilevanti dimensioni non rientra in tale categoria.
- La piscina, quando comporta una trasformazione durevole e invasiva del territorio e può svolgere una funzione autonoma rispetto all'edificio principale, è una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire e non una pertinenza urbanistica.
- L'ordinanza di demolizione non deve determinare in via definitiva l'area ulteriore da acquisire né la sanzione pecuniaria per l'inottemperanza: tali determinazioni appartengono alla fase successiva, mentre il verbale di accertamento deve motivare la quantificazione dell'area mediante il richiamo alla base normativa, l'individuazione catastale, i criteri applicati e il rispetto dei limiti di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1151/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1155/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1156/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1157/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1158/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1159/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →