Ordinanza n. 3695/2026 - Roma, Sezione 5
per l’annullamento - della graduatoria di fine corso, relativa al I Corso di Formazione per Vice Commissari della Polizia Penitenziaria, pubblicata in data 31 marzo 2026; - dell’elenco sedi di assegnazione dei Vice Commissari, pubblicata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in data 13 maggio 2026, nonché del provvedimento di annullamento del precedente elenco e della relativa nota di trasmissione; - del provvedimento della Direzione Generale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria prot. -OMISSIS- del 15.05.2026 di assegnazione delle sedi; - ove occorrer possa, del provvedimento del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 14 maggio 2025; - ove occorrer possa, del provvedimento del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di rettifica del P.C.D. 14 maggio 2025, datato 22 maggio 2025 e non conosciuto; - ove occorrer possa, del provvedimento del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 27 febbraio 2026 prot. m_dg.GDAP -OMISSIS- (doc. 5), nonché i precedenti P.C.D. relativi alla 3 procedura; - ove occorrer possa, della nota prot. m_dg.GDAP -OMISSIS- a firma del Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale - Ufficio III Relazioni Sindacali, fornita in riscontro alla richiesta di chiarimenti della sigla sindacale F.S.A.- C.N.P.P.-S.PP.; - ove occorrer possa, della nota prot. m_dg.GDAP -OMISSIS- a firma del Direttore Generale del Personale – Ufficio III Relazioni Sindacali del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, fornita in riscontro alla nota O.S.A.P.P. prot. n. -OMISSIS- del 11.07.2025; - ove occorrer possa, della graduatoria del Concorso interno a 60 posti di Vice Commissario del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicata in data 27 dicembre 2024; - ove occorrer possa, del bando di gara per il Concorso interno a 60 posti di Vice Commissario del Corpo di polizia penitenziaria, adottato con Decreto del Direttore generale del personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in data 6 settembre 2023; - ove occorrer possa, del provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria prot. n. -OMISSIS- del 24.03.2026 di individuazione delle sedi di assegnazione relativamente al I Corso di formazione per Vice Commissari di Polizia penitenziaria comunicato con nota prot. n. -OMISSIS- di pari data, poi annullato con provvedimento sub 2; - ove occorrer possa della nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria prot. n. -OMISSIS- del 27.03.2026; - di ogni altro atto, presupposto o consequenziale, o comunque connesso e non conosciuto, lesivo degli interessi di parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria finale del I Corso di formazione per Vice Commissari della Polizia Penitenziaria, elenco e provvedimenti di assegnazione delle sedi e atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la graduatoria di fine corso relativa al I Corso di formazione per Vice Commissari della Polizia Penitenziaria, gli elenchi e i provvedimenti di assegnazione delle sedi, nonché una serie di atti presupposti, tra cui il bando del concorso interno a 60 posti, la graduatoria concorsuale e provvedimenti del Capo e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Il testo dell’ordinanza non espone nel dettaglio i singoli motivi di ricorso, ma dà atto dell’esistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso collettivo, riservandone l’esame alla fase di merito. In sede cautelare, la questione decisiva è stata individuata nella mancanza del periculum in mora, in relazione al pregiudizio patrimoniale allegato dai ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur rilevando la possibile presenza di profili di inammissibilità del ricorso collettivo, il Collegio ha rinviato il relativo esame alla fase di merito. La domanda cautelare è stata respinta perché il pregiudizio patrimoniale posto a fondamento dell’istanza non è apparso assistito dai requisiti di gravità e irreparabilità necessari per la tutela cautelare. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha quindi assunto rilievo assorbente l’insussistenza del periculum in mora, anche alla luce della graduatoria definitiva redatta dall’Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata l’udienza pubblica del 7 ottobre 2026 per la trattazione del merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso la sussistenza del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità delle parti interessate.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pregiudizio patrimoniale allegato dal ricorrente non giustifica la sospensione dell’atto amministrativo se non presenta i requisiti di gravità e irreparabilità propri del periculum in mora.
- Quando l’insussistenza del periculum è assorbente, il giudice può respingere la domanda cautelare senza definire nella fase interinale i profili di possibile inammissibilità del ricorso, rinviandone l’esame alla trattazione di merito.
- La tutela cautelare richiede il bilanciamento tra gli interessi contrapposti; la presenza di una graduatoria definitiva dell’amministrazione può essere considerata nel valutare l’attualità e la consistenza del pregiudizio dedotto.
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