Sentenza del 13/03/2019 n. 7121 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 75 del D.P.R. n. 917 del 1986, relativo al principio di competenza fiscale. La CTR aveva ritenuto che la corretta imputazione temporale dei ricavi, dei costi e delle rimanenze dovesse essere disapplicata per evitare una presunta doppia imposizione. Secondo l'Agenzia, invece, le regole sulla competenza sono tassative e non possono essere modificate dal contribuente né derogate dal giudice sulla base del rischio di doppia imposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il principio di competenza sia inderogabile e che il contribuente non possa scegliere liberamente l'esercizio nel quale imputare componenti positivi o negativi di reddito. Ha inoltre precisato che l'eventuale doppia imposizione non legittima la violazione del principio di competenza, ma deve essere eventualmente eliminata mediante una richiesta di rimborso dell'imposta versata nell'annualità corretta, dopo che si sia formato il giudicato sulla legittimità del recupero. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, per l'esame delle singole contestazioni fiscali e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75
Le regole sull'imputazione temporale dei componenti del reddito sono tassative e inderogabili.
I componenti positivi e negativi devono essere imputati all'esercizio individuato dalla legge secondo il principio di competenza. Il contribuente non può spostarli in un esercizio diverso per ragioni di convenienza o per compensare gli effetti di altre rettifiche.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 127
Divieto della doppia imposizione.
Il divieto di doppia imposizione non consente di derogare al principio di competenza. Se l'applicazione delle regole temporali determina un'imposta duplicata, il contribuente deve far valere la duplicazione attraverso una richiesta di rimborso, non imputando arbitrariamente il componente a un esercizio diverso.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 92
Le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo.
Il principio di continuità delle rimanenze non impedisce all'Amministrazione finanziaria di rideterminarne il valore in sede di accertamento, quando ciò sia necessario per correggere la corretta imputazione temporale dei componenti reddituali.
Codice civile, art. 2935
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
La richiesta di rimborso dell'eventuale maggiore imposta pagata può essere proposta nei termini ordinari di prescrizione, decorrenti dal momento in cui il diritto al rimborso diventa concretamente esercitabile, individuato dalla Corte nel formarsi del giudicato sulla legittimità del recupero.
D.lgs. n. 546 del 1992, art. 19
Impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso.
Se l'Amministrazione non accoglie la richiesta di rimborso, il contribuente può impugnare il diniego espresso o il silenzio-rifiuto davanti al giudice tributario.
Massime di principio
- Nel reddito d'impresa, costi e ricavi devono essere imputati all'esercizio di competenza previsto dalla legge; non è consentito scegliere l'anno fiscalmente più conveniente.
- L'eventuale doppia imposizione non autorizza a violare il principio di competenza: il rimedio ordinario è la richiesta di rimborso dell'imposta eventualmente pagata in eccesso.
- La rettifica di ricavi, costi o rimanenze deve essere valutata voce per voce e non può essere annullata in modo generico richiamando una presunta duplicazione d'imposta.
- L'Amministrazione finanziaria può rideterminare le rimanenze finali anche se esse costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo, purché la rettifica sia collegata alla corretta imputazione temporale dei componenti.
- Una contestazione fondata su doppia imposizione deve dimostrare concretamente l'identità del presupposto impositivo e la duplicazione, non limitarsi a un'affermazione generale o astratta.
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