Cassazione Penale, Sentenza n. 14940/2024 del 11/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che dichiarava inammissibile la loro istanza di ricusazione del giudice dott. Francesco Rossini, lamentando mancanza di imparzialità e indipendenza per plurime condotte endoprocessuali (decisioni sulle eccezioni preliminari, acquisizione di documenti, rifiuto di richieste istruttorie e di proscioglimento, mancata discussione sulla misura cautelare, rapporti di possibile conflitto con la persona offesa, ecc.). Hanno inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE per questioni relative agli artt. 19 TUE, 267 TFUE, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali e alla direttiva 2016/343/UE in tema di presunzione di innocenza e indipendenza del giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato che la Corte d'appello poteva dichiarare la ricusazione manifesta infondata mediante una sommaria verificazione 'ictu oculi' e procedere de plano. Ha ritenuto che le contestate condotte sono per lo più atti endoprocessuali non assorbenti una ricusazione salvo che non emergano rapporti esterni oggettivi di inimicizia o parzialità; molte delle censure andavano invece dedotte con i normali rimedi impugnatori. Ha inoltre escluso la rilevanza della questione di competenza funzionale in questa sede e ha respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE per difetto di rilevanza/necessità (o per essere materia non decisiva nel merito). Ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110, 81, 612-bis e 595 cod. pen.
Reati contestati nel procedimento principale; non sono stati decisivi per la pronuncia sulla ricusazione, che ha riguardato profili processuali.
art. 129 cod. proc. pen.
Richieste di proscioglimento ex art.129 sono rimaste questioni di merito non idonee, di per sé, a fondare la ricusazione del giudice.
art. 11 cod. proc. pen., terzo comma
Richiesta di rimessione degli atti al Tribunale di Roma: la Corte ha ritenuto la questione non rilevante per la decisione sulla ricusazione in questa sede.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale è discrezionale: il giudice nazionale non è obbligato a rimettere la questione quando non è rilevante per la decisione o quando sussiste un acte clair o precedenti chiari della Corte di giustizia.
art. 19 TUE
Richiama l'obbligo degli Stati membri di assicurare rimedi giurisdizionali effettivi e giudici imparziali; la Corte ha comunque ritenuto che non costituisce motivo automatico per rinviare la questione alla CGUE nel caso concreto.
artt. 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'UE
Diritti al ricorso effettivo e alla presunzione di innocenza invocati dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto che le presunte violazioni erano riconducibili a atti endoprocessuali e potevano essere affrontate con i rimedi nazionali, non giustificando il rinvio pregiudiziale.
Direttiva 2016/343/UE
Citata relativamente alle garanzie di presunzione di innocenza; la Corte ha valutato che la richiesta di rinvio per interpretazione della direttiva non fosse necessaria alla decisione.
Massime di principio
- La declaratoria di inammissibilità di una ricusazione può essere adottata de plano quando la domanda è manifesto infondata: è sufficiente una verifica sommaria 'ictu oculi' della plausibilità dei motivi.
- Condotte endoprocessuali (decisioni su prove, ammissioni, rifiuto di richieste istruttorie) non costituiscono in genere motivo di ricusazione salvo che emergano rapporti esterni oggettivi di inimicizia o parzialità; le contestazioni su tali atti vanno normalmente impugnate con i rimedi ordinari.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE è discrezionale: il giudice nazionale non la dispone se la questione non è rilevante per la decisione, se è manifeste (acte clair) o se già chiarita dalla giurisprudenza europea.
- Questioni di competenza funzionale o conflitti tra magistrati possono essere irrilevanti in sede di cassazione per ricusazione e vanno sollevate nei canali procedurali appropriati.
- Le conseguenze processuali per istanze manifestamente infondate possono includere condanna alle spese e sanzioni (es. somme alla Cassa delle ammende); ciò fornisce un deterrente contro ricorsi strumentali.
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