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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03418/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua penale responsabilità in relazione all'utilizzo, nella dichiarazione fiscale della società da lui rappresentata, di fatture ritenute oggettivamente false. Il primo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità, ma la censura si risolveva nella riproposizione di questioni di fatto già esaminate e respinte in appello. In particolare, la Corte territoriale aveva valorizzato la falsità oggettiva delle fatture, l'uso di tali documenti nella dichiarazione fiscale della società e la mancanza, in capo alle società emittenti, di magazzini, personale e struttura organizzativa. Il secondo motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo il vizio motivazionale della decisione di merito; la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché privo dell'indicazione di elementi positivi, diversi dalla sola incensuratezza, idonei a giustificare la concessione delle attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a contestare accertamenti di fatto già congruamente motivati dalla Corte d'appello, senza errori di diritto né manifesta illogicità. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché la Corte di merito aveva legittimamente negato le attenuanti generiche in assenza di elementi positivi valorizzabili, e il ricorso non indicava alcun dato ulteriore rispetto alla mera incensuratezza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche non spettano automaticamente in assenza di elementi negativi, ma richiedono elementi positivi a favore dell'imputato; la sola incensuratezza è dato neutro e non basta, da sola, a imporne la concessione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali consegue quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 192 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo come norma applicata, ma il controllo di legittimità riguarda la tenuta logica e giuridica della motivazione sulle prove e sugli accertamenti fattuali compiuti dal giudice di merito.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure di merito o contestazioni fattuali già respinte con motivazione congrua, senza indicare specifici errori di diritto o manifesta illogicità della decisione impugnata.
  • La deduzione del vizio di motivazione sul tema delle attenuanti generiche deve confrontarsi con la ratio della decisione di merito e indicare elementi positivi concreti, idonei a fondare il riconoscimento del beneficio; la sola incensuratezza non è sufficiente.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito escluda la presenza di elementi valorizzabili in favore dell'imputato e tale valutazione sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDichiarazione fraudolenta
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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