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Sentenza

Sentenza del 08/05/2019 n. 12126 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il recupero dei dazi doganali relativi alle importazioni effettuate nel 2007, contestando, tra l'altro, l'assenza di contraddittorio amministrativo, la violazione del termine previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, l'insufficiente motivazione dell'avviso, la mancata allegazione della documentazione OLAF, l'applicazione delle regole sull'esenzione dal recupero dei dazi in caso di errore dell'autorità doganale e la qualificazione della nave utilizzata per la pesca. La contribuente sosteneva che la nave, sebbene ancora iscritta anche nei registri di un altro Stato, dovesse essere considerata salvadoregna e che il tonno beneficiasse quindi del regime preferenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le eccezioni relative al contraddittorio fossero in parte nuove e comunque infondate; che l'avviso di rettifica fosse sufficientemente motivato anche senza allegare la documentazione riservata dell'OLAF; che non ricorressero i presupposti per escludere il recupero dei dazi, poiché l'errore non era imputabile all'autorità doganale e l'importazione risultava incompatibile con le condizioni del regime preferenziale; e che una nave contemporaneamente iscritta sotto due bandiere non potesse essere considerata validamente appartenente al Paese beneficiario. Sono state compensate integralmente le spese processuali, ma è stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • Regolamento CE n. 2454/1993, art. 68, par. 1, lett. f)

    Il prodotto ittico può beneficiare del regime preferenziale solo se estratto dal mare con navi del Paese beneficiario.

    Il beneficio tariffario richiede un collegamento effettivo tra il prodotto pescato e il Paese beneficiario. Una nave contemporaneamente registrata sotto due bandiere, senza sospensione o cancellazione della precedente iscrizione, non può essere considerata validamente appartenente al Paese beneficiario.

  • Regolamento CE n. 2913/1992, art. 220, par. 2, lett. b)

    La tutela contro il recupero a posteriori dei dazi presuppone, tra l'altro, un errore imputabile all'autorità doganale. Non si applica quando il mancato pagamento deriva da una frode o da una violazione delle condizioni dell'agevolazione scoperta mediante indagini OLAF.

  • D.Lgs. n. 374/1990, art. 11, comma 2

    La Corte ha escluso che, nel caso esaminato, la disposizione imponesse all'ufficio doganale uno specifico obbligo generale di instaurare preventivamente il contraddittorio, rilevando inoltre che la relativa eccezione era stata proposta tardivamente in appello.

  • Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7

    Il termine dilatorio di sessanta giorni riguarda le verifiche fiscali nei casi previsti dalla norma, ma non ha determinato l'annullamento dell'avviso nel caso concreto, anche in ragione della disciplina speciale doganale applicata.

  • Regolamento CE n. 1073/1999

    Le indagini OLAF possono costituire elemento probatorio utilizzabile nel procedimento tributario. La loro documentazione riservata non deve necessariamente essere allegata all'avviso, purché l'atto esponga con precisione gli esiti rilevanti dell'indagine.

  • Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, art. 92

    La nave deve navigare sotto la bandiera di un solo Stato e la contemporanea utilizzazione di più bandiere rende incerta la nazionalità e la giurisdizione applicabile. Tale situazione impedisce di riconoscere la nave come appartenente al solo Paese beneficiario.

  • D.P.R. n. 43/1973, art. 65

    La norma è stata richiamata come base della facoltà del contribuente di attivare il contraddittorio con l'amministrazione doganale.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Per ottenere un trattamento doganale preferenziale è necessario dimostrare rigorosamente il rispetto di tutte le condizioni relative all'origine delle merci; non basta la mera documentazione formale se emergono irregolarità sulla nave o sulla filiera produttiva.
  • Una nave utilizzata per la pesca non può essere considerata appartenente al Paese beneficiario quando risulta contemporaneamente registrata sotto più bandiere, salvo che la precedente registrazione sia stata validamente sospesa o cancellata secondo la disciplina applicabile.
  • La documentazione riservata delle indagini OLAF non deve necessariamente essere allegata all'avviso di rettifica: è sufficiente che l'avviso indichi in modo chiaro i fatti contestati e gli esiti essenziali dell'indagine, soprattutto quando tali fatti non siano contestati o siano documentalmente riscontrabili.
  • La protezione prevista per gli errori dell'autorità doganale non opera normalmente in presenza di frode, irregolarità sostanziali o violazione delle condizioni dell'agevolazione. In tali casi l'importatore deve dimostrare una diligenza qualificata e proporzionata alla propria esperienza professionale.
  • Le eccezioni processuali devono essere formulate tempestivamente e con precisione già nel ricorso introduttivo; una contestazione generica della lesione del diritto di difesa non necessariamente comprende una specifica eccezione relativa all'omesso contraddittorio amministrativo.
  • Il giudice nazionale può qualificare, sulla base delle prove disponibili, la concreta situazione della nave e della documentazione doganale senza dover necessariamente chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando non è in discussione l'interpretazione astratta della norma europea.

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